Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/124: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: diarrea virale bovina e febbre catarrale ovina (Blue tongue) · 9 pagine

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seconda fase non è stato individuato alcun capo affetto dalla malattia è ridotta. Vanno quindi sottoposti ad analisi solo i vitelli di vacche primipare.

Articolo 174d Caso di sospetto

Questo articolo presenta i provvedimenti da applicare al termine delle disposizioni transitorie. Per proteggere gli altri allevamenti, viene ordinato il sequestro di 1° grado dell’effettivo anche in presenza di un solo caso di sospetto.

Articolo 174e Caso di epizoozia

Per impedire la diffusione dell’epizoozia, gli animali infetti vanno sottoposti a macellazione. In particolare, il contagio di vacche gravide può comportare conseguenze di ampia portata, poiché queste possono partorire vitelli permanentemente infetti che, a loro volta, diffonderanno il virus. Vanno quindi individuate le femmine venute a contatto con un animale infetto e va effettuata l’analisi virologica dei loro vitelli dopo la nascita.

Poiché da madri infette nascono sempre vitelli infetti, anche questi ultimi devono essere sottoposti ad analisi virologica.

Articolo 174f Vaccinazioni

In Svizzera sono ammesse attualmente due vaccinazioni. Queste devono essere vietate poiché altrimenti non è possibile garantire una sorveglianza efficace dell’epizoozia.

4. Modifica del diritto vigente

4.1. Ordinanza BDTA del 23 novembre 2005

Per poter debellare la BVD in modo efficace, ridurre al minimo le limitazioni al traffico di animali e rendere possibile un controllo reciproco, occorre registrare lo status sanitario del singolo animale e dell’azienda detentrice di animali bovini riguardo alla BVD nella banca dati sul traffico di animali e rendere tali dati accessibili a tutti.

Per semplificare l’esecuzione del programma di eradicazione è inoltre opportuno far sì che lo stato di gestazione di ciascun animale possa essere consultato elettronicamente, per permettere così ai servizi veterinari cantonali di decidere facilmente se per un singolo animale sia possibile rimuovere il divieto di trasferimento. Poiché il programma di eradicazione della BVD avrà inizio nell’autunno del 2007, questi dati supplementari devono essere registrati e resi consultabili nella banca dati sul traffico degli animali entro e non oltre il 1° agosto 2007. Vi è quindi ancora margine per effettuare le operazioni preliminari e i necessari adeguamenti tecnici. Il problema della protezione dei dati non sussiste in quanto non si tratta di dati personali e va reso accessibile solo lo status sanitario riguardo alla BVD.

Art. 3 cpv. 1 lett. h e cpv. 3

Sia i Produttori svizzeri di bestiame bovino che l’Associazione svizzera negozianti di bestiame ritengono che la conoscenza dello status sanitario riguardo alla BVD sia una premessa irrinunciabile affinché il traffico di animali durante il programma di eradicazione possa avvenire senza difficoltà. In tal modo vengono soddisfatti anche i requisiti alla base di un’eradicazione efficace, poiché l’elusione dei divieti di trasferimento potrebbe causare la diffusione dell’epizoozia in altre aziende detentrici di animali. I Cantoni (o meglio i veterinari cantonali) sono incaricati dell’esecuzione del programma di eradicazione della BVD. Devono pertanto notificare direttamente al gestore della BDTA i dati relativi allo status sanitario dell’animale e dell’azienda riguardo alla BDV.

Nella banca dati sul traffico di animali si dovranno registrare i seguenti dati:

a. riguardo all’azienda detentrice di animali:

- effettivi di animali a esclusiva finalità di ingrasso (esclusione dal programma di eradicazione)