Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 121Fedlex · Rapporto esplicativo

netto128. In Svizzera non sono disponibili dati concernenti le imprese radiate in vista di crearne di nuove. In mancanza di dati significativi la possibile diminuzione delle perdite di imposta può soltanto essere stimata. Dovrebbe ammontare a decine di milioni di franchi.

La disposizione dell’articolo 31 LIVA è abrogata. L’articolo in questione stabilisce che l’adempimento degli obblighi fiscali delle imprese estere incombe anche ai loro soci. Dal profilo del diritto materiale, l’articolo 68 D-LIVA fissa il quadro di responsabilità di questi soci. Non è giustificabile un discriminazione dei soci di società estere rispetto ai soci svizzeri. Siccome per la Confederazione il pagamento del credito fiscale si situa in primo piano e che la responsabilità solidale sancita dall’articolo 68 D-LIVA offre sufficienti appigli, l’importanza pratica dell’articolo 31 LIVA è esigua, ragione per la quale vi si può rinunciare.

Art. 69 Obbligo di terzi di fornire informazioni

Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 61 LIVA. Le modifiche sono puramente redazionali.

Sezione 3: Diritti e doveri delle autorità Art. 70 Assistenza amministrativa

Il presente articolo corrisponde in ampia misura all’attuale articolo 54 LIVA.

Il capoverso 1 parla d’ora in poi di «autorità fiscali della Confederazione». Poiché anche l’AFD è incaricata della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, anch’essa va considerata come autorità fiscale della Confederazione. Consecutivamente a questa riformulazione l’articolo 54 capoverso 5 LIVA può senz’altro essere stralciato, perché la comunicazione di osservazioni può essere compresa nel tenore del capoverso 1.

Il capoverso 2 disciplina l’assistenza amministrativa necessaria per l’incasso dell’imposta, in particolare il diritto dell’AFC di ottenere informazioni. Secondo questa disposizione le informazioni sono richieste quando possono essere rilevanti per l’esecuzione della LIVA o per la riscossione dell’imposta. Queste informazioni assumono sempre maggiore importanza per l’incasso dell’imposta. La prassi ha evidenziato che soprattutto nei Comuni più piccoli l’AFC fatica ad ottenere le informazioni desiderate. A volte l’AFC riceve soltanto informazioni e giustificativi sul posto. Pertanto la legge deve stabilire chiaramente che le «informazioni» richieste devono essere notificate su domanda dell’AFC. Nella fattispecie si tratta di una chiarificazione. La norma non subisce alcuna modifica di contenuto.

Il capoverso 3 non precisa più che la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni costituisce un interesse pubblico. Si tratta di un’ovvietà. L’«interesse pubblico importante» basta per respingere le richieste di informazioni non autorizzate.

Il capoverso 5 è nuovo. Nella legge è previsto anche un obbligo di comunicazione dell’AFC nei confronti delle autorità del registro di commercio, affinché uno scambio di informazioni fra le parti interessate faciliti l’adempimento dei loro compiti

128 Cfr. in merito il commento dell’art. 62 D-LIVA.