Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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Si rinuncia altresì a fissare un termine fisso in giorni per il rilascio di informazioni. La fissazione di un termine espresso in giorni appare problematica quando le opinioni dell’AFC e del contribuente in merito alla completezza della fattispecie e alla relativa valutazione giuridica divergono. È inoltre difficile abbinare un effetto giuridico alla fornitura intempestiva di informazioni.
Sezione 2: Diritti e obblighi di terzi Art. 67 Successione fiscale
Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 30 capoverso 1 LIVA.
Il capoverso 2 corrisponde al primo periodo dell’attuale articolo 30 capoverso 2 LIVA ed è stato posto in sintonia con la legge sulla fusione. Il resto della norma attuale è stato stralciato. La responsabilità in caso di ripresa di un’impresa è d’ora in poi disciplinata dall’articolo 68 capoverso 1 lettera f D-LIVA. La disposizione in vigore disciplina la successione fiscale in caso di ripresa di un’impresa. Questa norma riproduce le disposizioni di diritto privato in materia di responsabilità dell’articolo 181 CO. Il 1° luglio 2004 è entrata in vigore la legge sulla fusione, che disciplina le esigenze legali in ambito di fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti patrimoniali di società di capitali, società in nome collettivo e in accomandita, società cooperative, associazioni, fondazioni e ditte individuali. Nel contesto della legge sulla fusione sono anche state modificate le disposizioni sulla responsabilità dell’articolo 181 CO. La fattispecie della ripresa di un’impresa deve essere valutata nel singolo caso. Conformemente alla legge sulle fusioni, perché sia data ripresa non devono in particolare essere ripresi tutti gli attivi e passivi o elementi essenziali degli stessi. È considerata in tutti i casi ripresa di un’impresa la fusione ai sensi degli articoli 3 seg. LFus. Non costituiscono invece ripresa di un’impresa le trasformazioni ai sensi della legge sulla fusione, perché in questo caso non ha luogo un trasferimento dei diritti. Il tipo di ripresa è irrilevante: essa può avvenire per successione singolare (p.es. la trasformazione di una ditta individuale in una società di capitali ai sensi del diritto delle obbligazioni) o tramite fusione, scissione o trasferimento patrimoniale conformemente alla legge sulla fusione.
Art. 68 Responsabilità solidale
Il capoverso 1 lettere a–d corrisponde all’attuale articolo 32 capoverso 1 lettere a–d LIVA.
Il capoverso 1 lettera e è stato modificato nella misura in cui la responsabilità è stata limitata in caso di uscita dall’imposizione di gruppo. In questa ipotesi esiste d’ora in poi responsabilità solidale per i debiti fiscali risultanti dalle proprie attività aziendali dell’impresa che esce dal gruppo. Ciò significa che l’impresa uscente è unicamente responsabile dei debiti fiscali del gruppo che sussisterebbero anche in caso di imposizione autonoma. Questa modifica figurava già nel rapporto «10 anni di IVA» e corrisponde a una necessità comprovata dei contribuenti125. Essa è in particolare destinata ad agevolare la ripresa di una società da parte di un gruppo e quindi ad aumentare in genere l’attrattiva dell’imposizione di gruppo (cfr. art. 12 D-LIVA).
125 Rapporto «10 anni di IVA», pag. 90 segg.