Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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Capoverso 4: l’AFC registra elettronicamente i suoi dati, ossia non dispone di massima dei giustificativi originali per la sua attività quotidiana. Nel quadro delle procedure penali e delle procedura di esecuzione forzata può capitare che l’AFC debba produrre i documenti originali. Dato che i documenti registrati conformemente all’attuale articolo 53 LIVA non possono più essere modificati (art. 16 cpv. 3 OLIVA) essi devono essere equiparati ai documenti originali. Una falsificazione di questi documenti equivarrebbe inoltre a una falsità in atti formati da pubblici ufficiali e funzionari (art. 317 CP). Se i documenti registrati in virtù dell’attuale articolo 53 non sono riconosciuti come documenti originali nel quadro di una procedura diversa da quella secondo la LIVA, l’AFC non potrebbe eventualmente fare valere i suoi diritti o potrebbe farli valere solo difficilmente. Per questo motivo è prevista una chiarificazione in merito a livello di legge.

Art. 73 Segreto

Il presente articolo corrisponde in ampia misura all’attuale articolo 55 LIVA.

Il capoverso 2 lettera b è oggetto di una formulazione redazionale più chiara. Nella prassi l’organo giudiziario chiede informazioni all’AFC (p.es. la consultazione degli atti fiscali). L’organo giudiziario deve presentare una richiesta (succinta). L’AFC esamina la richiesta e procede a una ponderazione degli interessi. La richiesta è trasmessa al DFF con una corrispondente proposta in base alla quale il DFF decide in merito all’autorizzazione di fornire le informazioni. Da quanto precede risulta che l’AFC viene autorizzata a fornire le informazioni e non che l’organo giudiziario è autorizzato ad ottenere le informazioni.

Il capoverso 2 lettera c è stato completato. Attualmente l’articolo 55 capoverso 2 lettere a e b LIVA enumera i casi in cui non sussiste l’obbligo del segreto. D’ora in poi l’AFC avrà inoltre la possibilità di fornire informazioni o di sporgere denuncia in casi di reati in materia di esecuzione e fallimento a seguito dei quali ha subito una perdita, perché in questi casi non sussiste interesse alla tutela del segreto. Se le procedure in ambito di LEF sono cresciute in giudicato, l’AFC può essere lesa dal fatto che il contribuente abbia già venduto valori patrimoniali sotto sequestro e di conseguenza non più realizzabili (art. 169 CP), oppure dal fatto che nonostante una decisione ufficiale il contribuente non abbia proceduto alla dichiarazione del suo reddito mensile pignorabile (art. 292 CP). In entrambi i casi il debitore agisce contro una decisione ufficiale dell’ufficio di esecuzione espressamente vincolata a conseguenze penali. L’obbligo di denuncia è disciplinato dal diritto cantonale, nel senso che, in questi casi, alcuni uffici di esecuzione sporgono d’ufficio querela penale. In altri casi si comunica al creditore che il debitore ha avuto un comportamento punibile e che il creditore può sporgere querela penale. L’AFC – che deve trattare tutti i contribuenti nel medesimo modo – avvia procedure di esecuzione in tutta la Svizzera. Può quindi capitare che i contribuenti che non si comportano correttamente formino oggetto di una denuncia in determinati Cantoni e non lo siano in altri Cantoni. Conformemente all’articolo 55 capoverso 2 lettera b, l’AFC doveva finora ricevere l’autorizzazione dal DFF per sporgere querela penale. Grazie a questa modifica di legge l’AFC è ora autorizzata a sporgere querela penale in questi casi.

Il capoverso 2 lettera d è stato completato. All’AFC viene sovente chiesto se qualcuno era iscritto nel registro dei contribuenti. Questa informazione corrisponde a una necessità dei contribuenti. La formulazione attuale è riferita unicamente al presente («è iscritto nel registro»). Per l’AFC e suoi collaboratori – tenuti alla tutela del se-