Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 122Fedlex · Rapporto esplicativo

(come p. es. una comunicazione dell’AFC al competente ufficio del registro di commercio, con l’informazione che una impresa ha raggiunto la cifra d’affari di 100'000 franchi rilevante per l’iscrizione). Un obbligo reciproco di collaborazione ed informazione costituisce indubbiamente un contributo a migliorare il coordinamento delle banche dati amministrate dall’AFC e dalle autorità del registro di commercio. Per questo motivo è opportuno rafforzare la coordinazione nella collaborazione fra autorità fiscali e autorità del registro di commercio in previsione di un adempimento dei compiti più efficiente ed ottimizzato.

L’articolo 54 capoverso 5 LIVA non è ripreso nel disegno di legge. La disposizione in questione manca di chiarezza e non ha acquistato alcuna importanza nella prassi.

Art. 71 Tribunali civili e trasferimento dell’imposta

Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 37 capoverso 6 LIVA.

Il capoverso 1 è nuovo. La modifica è stata introdotta riprendendo la giurisprudenza del Tribunale federale e la prassi e rispecchia pertanto le vigenti prassi e giurisprudenza129.

Art. 72 Trattamento e conservazione automatizzati

Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 53 LIVA. Esso è stato completato con l’aggiunta di un capoverso e modernizzato dal profilo redazionale.

Capoverso 1: la LIVA impartisce all’AFC il mandato di eseguire la legge. Per adempiere questo mandato l’AFC è legittimata a rilevare i dati necessari, a elaborarli e a memorizzarli. L’adempimento dei compiti di legge da parte dell’AFC rende indispensabile l’utilizzo della conservazione elettronica dei dati e dei mezzi di elaborazione dell’informazione. Oggi praticamente tutti i processi sono coadiuvati da mezzi di elaborazione dell’informazione. Pertanto il presente capoverso 1 è adeguato alla situazione effettiva senza modifiche di contenuto. Per adempiere i requisiti della legge sulla protezione dei dati, vengono descritti esattamente i dati che l’AFC è autorizzata a rilevare. Sono i dati necessari al rilevamento della riscossione dell’imposta. Sono compresi anche i dati concernenti procedure e sanzioni amministrative e penali.

Capoverso 2: Per tenere conto dell’esigenza di una base legale formale imposta dalla protezione dei dati, una base legale corrispondente è stata istituita all’articolo 53 capoverso 2 LIVA. Tale base legale è mantenuta. La modifica di contenuto introdotta al capoverso 2 istituisce il nesso con l’articolo 3 (integrità – autenticità e impossibilità di falsificazione) dell’ordinanza del 24 aprile 2002 sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio130.

Capoverso 3: Il secondo e il terzo periodo dell’articolo 53 capoverso 1 LIVA, segnatamente le spiegazioni relative ai dazi doganali e il rinvio alle disposizioni concernenti l’assistenza amministrativa e la tutela del segreto sono state spostate in un capoverso a sé stante per migliorare la comprensibilità.

129 Cfr. DTF del 2 giugno 2003 (2A.326/2002) e Comunicazione della prassi dell’AFC del 30 gennaio 2004.

130 Ordinanza sui libri di commercio (Olc), RS 221.431.