Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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sempio in presenza di un motivo comprensibile se il contribuente ha valutato in modo errato il suo assoggettamento e se un’altra persona avrebbe agito in modo identico nelle medesime condizioni. Tutti i criteri menzionati nella lettera a devono essere adempiti cumulativamente.
Il capoverso 1 lettera b regola il caso dove il contribuente deve l’imposta unicamente per il fatto che non ha rispettato prescrizioni formali. Ad avvenuta revisione della legge ciò dovrebbe comunque verificarsi solo ancora eccezionalmente visto che nella legge si rinuncia, per quanto possibile, a prescrizioni formali. In particolare, per le prove che devono produrre i contribuenti, non vengono più poste condizioni di forma (art. 7 D-LIVA). Per sicurezza, la legge prevede però anche per questi casi la possibilità del condono. Questo capoverso garantisce quindi che i contribuenti non siano gravati d’imposta per ragioni meramente formali se è comprovato che la Confederazione non subisce perdite d’imposta. La legge riprende quindi la modifica dell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto, entrata in vigore il 1° luglio 2006 (cfr. art. 45a OLIVA).
Il capoverso 1 lettera c si riferisce al caso in cui il contribuente non ha potuto ottemperare ai suoi obblighi di tassazione per motivi scusabili. In questi casi l’AFC procede a una tassazione d’ufficio (art. 75 D-LIVA). Se il contribuente prova successivamente che l’imposta valutata è eccessiva, l’imposta può essere condonata per l’importo stimato in troppo.
I crediti derivanti da multe sono fondati su disposizioni di diritto penale e non possono pertanto essere condonati nell’ambito del condono dei crediti disciplinato in questa sede.
Il capoverso 2 corrisponde ampiamente al sinora vigente articolo 51 LIVA. La norma è stata tuttavia completata con la parte del periodo “o rinunciare alla garanzia del suo credito”.
Capoverso 3: La possibilità del condono non è priva di problemi in ambito di IVA. L’attuale norma potestativa dell’articolo 51 LIVA consente all’AFC di accordare il condono nell’ambito di una procedura di concordato giudiziale. L’AFC dà di norma il suo accordo se il debitore contribuente non ha trattato i poteri pubblici diversamente dagli altri creditori privati, ossia se viene a trovarsi in difficoltà generali di pagamento, ma l’impresa è in grado di sopravvivere. Di massima l’AFC respinge la richiesta di concordato giudiziale se il contribuente ha svantaggiato i poteri pubblici rispetto ai creditori privati. Poiché in questi casi il credito dell’AFC raggiunge sovente un’entità che può essere rilevante ai fini del raggiungimento del quorum ai sensi dell’articolo 305 LEF, nella prassi vengono esercitate forti pressioni sull’AFC affinché aderisca al concordato. Con sempre maggiore frequenza viene quindi richiesta una decisione impugnabile. In merito, l’AFC si è finora appellata alla norma potestativa e alla LEF, secondo la quale nell’ambito di una procedura di concordato giudiziale essa non può essere trattata diversamente dagli altri creditori per quanto attiene all’accettazione o al rifiuto del concordato. Conformemente alla LEF il giudice del concordato non può pertanto esigere da alcun creditore il motivo del suo rifiuto, ragione per la quale non si vede perché l’AFC dovrebbe motivare il suo rifiuto di concordato.
Poiché i contribuenti non hanno di massima il diritto al condono dell’imposta, è giusto che l’AFC possa decidere definitivamente in merito allo stesso. Un rimedio giuridico non migliorerebbe affatto lo statuto del contribuente in questo ambito, poiché l’istanza superiore potrebbe solo esaminare se l’AFC ha abusato in modo evidente