Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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greto – è importante che venga chiaramente disciplinata la possibilità di fornire informazioni anche su iscrizioni concernenti il passato. Per il rimanente, alla domanda si risponde affermativamente o negativamente (con sì o con no). Con ciò, la domanda se qualcuno non è iscritto nel registro diventa superflua e non deve essere disciplinata nella legge.
Capitolo 2: Procedura di decisione e procedura di reclamo
Sezione 1: Verifica e tassazione d’ufficio Art. 74 Verifica
Capoverso 2: secondo la disposizione in vigore (art. 62 cpv. 2 LIVA), la verifica deve sempre essere preannunciata, tranne nei casi di pericolo di collusione. Il concetto di pericolo di collusione si rifà al diritto penale. Esso induce pertanto a supporre che in caso di pericolo di collusione esista già un comportamento rilevante dal profilo penale, anche se ciò non è imperativo. Dato che i diritti e gli obblighi differiscono notevolmente nella procedura di tassazione e nella procedura penale e che essi vanno ovviamente tutelati e garantiti integralmente, occorre che questi due tipi di procedura non vengano confusi. È pertanto opportuno manifestarlo anche dal profilo concettuale. Il capoverso 2 prevede quindi che in casi motivati si possa d’ora in poi eccezionalmente prescindere dal preannunciare una verifica. Si è ad esempio in presenza di un caso motivato quando un contribuente, senza indicarne i motivi concreti, rinvia o non autorizza reiteratamente una verifica. Un caso motivato può parimenti essere costituito dall’importanza centrale che assume per l’AFC la possibilità di chiarire una particolare fattispecie in un preciso determinato momento. Se inoltre, in conformità delle informazioni di cui dispone, l’AFC accerta la presenza presso un contribuente di una situazione inusuale e non (ancora) spiegabile, senza che esistano motivi concreti di supporre un comportamento rilevante dal profilo penale, essa deve poter chiarire questa fattispecie in loco senza preannuncio. Il capoverso 2 stabilisce d’altra parte che non soltanto la verifica in loco ma anche la richiesta di documenti riassuntivi o raccolte di documenti da parte dell’AFC per verificare gli obblighi del contribuente costituisce una verifica ai sensi dell’imposta sul valore aggiunto.
Il capoverso 3 è nuovo. Una delle grandi esigenze espresse dai contribuenti è quella di ottenere una maggiore sicurezza giuridica. Ciò è stato ripetutamente sottolineato dalle associazioni del settore economico, dai settori della consulenza e politica131. Oggi, per l’esecuzione di un controllo sul posto vengono di regola verificati i rendiconti IVA degli ultimi cinque anni (compresi nel termine di prescrizione). Se vengono scoperti errori, l’ispettore li corregge ed emette un conto complementare (CC) e/o una nota di credito (NC). Il conto complementare rispettivamente la nota di credito non comprende quindi l’intero debito d’imposta per un determinato periodo fiscale. In un controllo viene unicamente determinata la differenza fra l’autodichiarazione del contribuente e gli accertamenti dell’AFC. Alla conclusione del controllo, questa differenza viene confermata a favore o sfavore del contribuente nella NC o nel CC. Quando l’AFC verifica determinati aspetti (p. es. la deduzione dell’imposta precedente) nel quadro di un puntuale controllo interno di uno o più rendiconti del contribuente, l’esito del controllo è parimenti fissato in un CC e/o in una NC.
131 Cfr. anche il rapporto Spori, pag. 46 segg.