Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 120Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 1 lettera f è nuovo. Esso riprende l’ultimo periodo dell’articolo 30 capoverso 2 LIVA. Nel contesto dell’entrata in vigore della legge sulla fusione126 e della modifica del diritto obbligazionario anche la durata della responsabilità è stata aumentata da due a tre anni. Tramite questa modifica le disposizioni della legge sulla fusione e del diritto obbligazionario sono traslate nella LIVA. Questa disposizione si applica pertanto senz’altro nel caso della ripresa di un esercizio da una massa fallimentare o concordataria.
I capoversi 2, 3 e 4 corrispondono all’attuale articolo 32 capoversi 2, 3 e 4 LIVA.
Il capoverso 5 è nuovo. I contribuenti non sono identici ai consumatori che devono sopportare l’imposta. A livello di IVA essi svolgono una funzione fiduciaria e trasferiscono denaro che al momento della scadenza spetta direttamente ed esclusivamente alla Confederazione127. Attualmente il finanziamento delle PMI in particolare è sovente effettuato tramite cessione di crediti (cosiddetto factoring). Per garantire i loro crediti i contribuenti cedono a un terzo (di regola un istituto finanziario) la totalità dei crediti (cessione globale) detenuti nei confronti dei loro clienti per le forniture e prestazioni di servizi effettuate. Questi crediti sono parimenti comprensivi dell’IVA, che di per sé non è cedibile. Finché l’IVA è versata correttamente questa circostanza non ha ripercussioni. Nel caso però dell’esecuzione forzata la Confederazione subisce sovente perdite. Il cessionario (quindi p.es. la banca) riceve l’imposta contenuta nei crediti, ma non ha l’obbligo di trasferirla alla Confederazione. Pertanto il cessionario consegue un vantaggio finanziario che non gli spetta. L’AFC non soltanto non può incassare l’IVA, ma deve anche rimborsare l’imposta precedente al cliente contribuente del cedente. La nuova disposizione garantisce da un lato che per garantirsi un credito le PMI potranno continuare in futuro a cedere i loro crediti senza dovere operare complicate ripartizioni dell’IVA. Nel contempo occorre però anche garantire che l’IVA pagata dai consumatori pervenga alla Confederazione. Rispetto alla situazione attuale la nuova normativa non crea svantaggi al cessionario. Si tratta inoltre precipuamente di una responsabilità solidale. L’AFC deve pertanto tentare anzitutto di incassare l’IVA presso il contribuente (il cedente) e solo successivamente, quando è ormai subentrata la perdita, presso il cessionario. La responsabilità solidale interviene se il credito fiscale è stato fatto valere senza successo presso il contribuente. Ciò è per esempio il caso se:
- l’AFC ha avviato senza successo una procedura di esecuzione nei confronti del
contribuente (art. 80 D-LIVA). In questo caso l’AFC riceve un attestato di carenza di beni per l’importo scoperto;
- l’AFC insinua il credito fiscale in una procedura di fallimento o di concordato
nei confronti del contribuente e il credito fiscale non è coperto o non è interamente coperto nel quadro di tale procedura. In questo caso l’AFC riceve un attesto di carenza di beni soltanto se la procedura di fallimento è sospesa per mancanza di attivo; lo stesso dicasi in caso di procedura di concordato.
Anche nei Paesi europei esiste una disposizione simile in materia di responsabilità. In merito il § 13c LICA-D prevede addirittura una responsabilità solidale.
Attualmente, a causa dei crediti di IVA non recuperabili, la Confederazione registra perdite annue medie di 300 milioni di franchi che tendono ad aumentare. Queste perdite non includono la perdita causata dalla bipartizione del sistema onnifase al
126 Cfr. il commento dell’art. 65 D-LIVA.
127 Decisione del Tribunale federale del 23 dicembre 2002 (sentenza 2A.344/2002).