Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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merito al periodo controllato. Anche questo aspetto aumenta notevolmente la sicurezza giuridica per il contribuente. Il contribuente deve spiegare i motivi del perché ed in quale dimensione egli desidera un controllo, affinché l’AFC possa pianificare i controlli che deve eseguire e possa mettere a disposizione le risorse necessarie.
L’introduzione della prevista conclusione di un controllo mediante decisione significa che l’AFC deve redigere un notevole maggior numero di decisioni. Questo cambiamento causa quindi all’AFC un maggior onere. Oltracciò va tenuto conto che aumenteranno le richieste di eseguire un controllo nel senso che un numero maggiore di contribuenti chiederà un controllo nella propria azienda per beneficiare della sicurezza giuridica di una decisione. È per questo motivo che c’è da aspettarsi un notevole aumento dei controlli, con un ancora più notevole aumento delle decisioni. Il cambiamento inciderà quindi sulla redditività di riscossione. Le risorse personali nell’AFC dovranno pertanto essere tendenzialmente aumentate. Al presente non è tuttavia possibile anticipare una previsione.
Il capoverso 5 stabilisce in questo articolo, in relazione alla verifica dei rendiconti da parte dell’AFC, che l’AFC non compie riprese fiscali sulla base di semplici lacune formali se emerge o il contribuente dimostra che la Confederazione non ha subito perdite d’imposta per l’inosservanza di una prescrizione di forma in materia di allestimento dei giustificativi. Dopo la revisione della legge ciò dovrebbe comunque accadere solo eccezionalmente in quanto nella legge – per quanto possibile – si rinuncia a prescrizioni formali. In particolare non vengono più poste condizioni di forma alle prove che i contribuenti devono fornire (art. 7 D-LIVA). Con questa disposizione i contribuenti non vengono gravati d’imposta per semplici motivi formali e viene in tal modo ripresa la modifica dell’ordinanza relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto, entrata in vigore il 1° luglio 2006 (cfr. art. 45a OLIVA).
Il capoverso 6 è stato completato con l’introduzione del segreto professionale dei negozianti di valori mobiliari, con la conseguenza che questo settore è ora legalmente equiparato alle banche e agli uffici di revisione riconosciuti dalla legge. Con l’introduzione della legge sulle borse del 1° febbraio 1997, risp. con la tutela del segreto professionale delle negoziazioni di valori mobiliari corrispondente a quella del segreto delle banche e delle casse di risparmio, non è infatti più giustificabile una disparità di trattamento di questi due gruppi di agenti finanziari in materia d’imposta sul valore aggiunto. Con questo complemento può anche essere considerata adempita la mozione 03.3481 (Merz) Büttiker del 29 settembre 2003, approvata dal Consiglio federale il 26 novembre 2003 e trasmessa dal Consiglio degli Stati il 2 marzo 2004132.
Art. 75 Tassazione d’ufficio
La tassazione d’ufficio era finora disciplinata dall’articolo 60 LIVA. Ai sensi di questa disposizione l’AFC procede a una tassazione d’ufficio in caso di mancanza di documenti contabili e registrazioni del contribuente o se le indicazioni presentate sono incomplete oppure non corrispondono manifestamente alla realtà.
Questa disposizione è stata completata con un nuovo capoverso 2. Nel caso di contribuenti che allibrano in modo conforme le spese d’esercizio ma non possono forni-
132 La trasmissione da parte del Consiglio nazionale non è ancora avvenuta.