Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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re documenti giustificativi completi (fatture, ecc.), l’AFC dovrà d’ora in poi stabilire l’entità della deduzione dell’imposta precedente con una stima d’ufficio. Sebbene il diritto alla deduzione dell’imposta precedente debba essere di principio comprovato dal contribuente (cfr. art. 7 cpv. 1 D-LIVA), il contribuente deve avere un diritto alla valutazione dell’imposta precedente. In ogni modo la stima delle imposte precedenti è effettuata solo quando non risulta in modo chiaro dalla contabilità del contribuente. Se a causa del mancato allibramento di entrate viene ad esempio effettuata una stima della cifra d’affari realizzata fondata sulle spese materiali integralmente allibrate, le imposte precedenti deducibili risultano dal costo contabilizzato e non è pertanto legittimata una loro valutazione. La stima è segnatamente prevista durante i controlli o nei casi di iscrizione retroattiva di un’impresa che non desidera allestire il rendiconto col metodo dell’aliquota saldo (AS) o dell’aliquota forfetaria (AF). Il computo delle imposte precedenti sotto forma di stima d’ufficio potrebbe al massimo essere ammesso fino a concorrenza dell’importo dell’imposta dichiarata o stimata durante il corrispondente periodo di rendiconto. In conformità del principio valido in generale che i fatti che riducono l’imposta (quindi anche il diritto all’imposta precedente) devono essere comprovati dal contribuente133, non dovrebbe essere effettuata alcuna valutazione delle imposte precedenti poiché non possono essere comprovate. Nel senso di una facilitazione per i contribuenti, questo principio viene qui limitato. Una valutazione dell’imposta precedente che va oltre all’imposta dovuta sarebbe troppo azzardata e non corrisponderebbe all’obiettivo. Ciò formerebbe da spunto per non calcolare esattamente l’imposta e l’imposta precedente, visto che tali importi possono essere stimati. Una disposizione di questo tipo eliminerebbe il principio dell’autotassazione che forma un pilastro essenziale nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto. Nel caso di omissione di inoltro del rendiconto, già attualmente l’imposta dovuta (imposta sulle operazioni meno imposta precedente) viene stimata d’ufficio per mezzo di aliquote saldo, ma l’imposta precedente computata non è esplicitamente dettagliata.

La nuova regola crea semplificazioni amministrative nei casi finora dispendiosi di corretto accertamento dell’imposta precedente, e nei casi di controlli esterni e delle verifiche interne. Solo nei casi di doppia utilizzazione persistono some sinora ulteriori oneri amministrativi. Esiste eventualmente pericolo di ulteriori procedure giudiziarie se il contribuente non è d’accordo con il modo di procedere dell’AFC (stima della deduzione dell’imposta precedente).

Il capoverso 3 stabilisce che il risultato della valutazione dev’essere notificato al contribuente in una comunicazione di tassazione. Ciò avviene peraltro già oggi per mezzo di un CC o una NC.

Sezione 2: Procedura amministrativa Art. 76 Decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

L’articolo corrisponde per l’essenziale all’attuale articolo 63 LIVA.

Il capoverso 1 è l’attribuzione di una competenza generale, la cui necessità risulta dal carattere dell’IVA intesa come imposta di autotassazione. Sintanto che un contribuente adempie i suoi obblighi senza dar adito a contestazioni, l’AFC non ha particolari bisogni di intervento. Solamente quando la riscossione d’imposta è messa in

133 Questo principio è ora anche esplicitamente ancorato nella legge; cfr. art. 7 cpv. 1 D-LIVA.