Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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pericolo o quando un contribuente lo richiede, l’Amministrazione emette una decisione formale in cui si esprime su una fattispecie concreta in modo giuridicamente vincolante per la parte in causa. Il possibile contenuto di questa decisione risulta dall’enumerazione esemplificativa delle lettere a – f. La formulazione “in particolare” significa che questo catalogo dei temi non è esaustivo. L’AFC è quindi tenuta, su segnalazione o quando un contribuente non condivide il suo parere, ad emettere innanzitutto una decisione formale, prima di poter continuare la sua attività amministrativa riferita alla parte in causa. Ciò è particolarmente significativo quando il contribuente o corresponsabile non paga l’imposta (lett. d). Solo dopo la pronuncia di una decisione cresciuta in giudicato, in cui è fissato l’importo dovuto, l’Amministrazione può iniziare o continuare un’esecuzione (cfr. art. 80 D-LIVA).
Il capoverso 2 è nuovo nella misura in cui nella procedura dell’imposta sul valore aggiunto sarà applicabile l’intera legge sulla procedura amministrativa134. Per l’IVA, come per ogni altra procedura fiscale della Confederazione ciò vale sinora solo con l’eccezione degli articoli 12-19 e 30-33 (art. 2 cpv. 1 PA). Queste eccezioni concernono l’accertamento della fattispecie così come le modalità di accordare il diritto ad essere sentiti giuridicamente. È sottinteso che il criterio del diritto ad essere sentiti vale anche per la procedura d’imposta sul valore aggiunto (art. 29 PA). Per i dettagli sul diritto di far valere il diritto ad essere sentiti e per i rimproveri di eventuali violazioni, la parte in parola non può tuttavia appellarsi oggi agli articoli 30-33 PA, bensì può invocare solo le disposizioni determinanti di questa legge e far capo alla Costituzione. Proprio queste disposizioni eccettuate hanno in pratica un significato fondamentale in quanto concretizzano i principi procedurali dello stato di diritto vigenti e riconosciuti da tempo. Anche già attualmente l’AFC ascolta le parti in causa prima di emettere la sua decisione; l’AFC tiene in considerazione specialmente gli argomenti e le prove prodotte, per quanto appaiono adatte a determinare la fattispecie. L’accertamento completo dei fatti spetta d’obbligo all’AFC, ciò che corrisponde parimenti ad un principio valido in generale nel diritto fiscale (art. 12 PA). In questo contesto il contribuente, il potenziale contribuente ed i terzi sono tenuti a cooperare all’accertamento dei fatti (art. 13 PA). Con l’esplicita esclusione dell’articolo 2 capoverso 1 PA per la procedura d’imposta sul valore aggiunto sono ora fissati per legge tutti questi diritti di procedura ma anche gli obblighi di procedura del contribuente. La limitazione dell’apporto di prove costituisce, secondo il rapporto “Spori”, in un sistema di autotassazione, una contraddizione di valutazione. Da un lato, viene attribuita al contribuente la totale ed unica responsabilità, dall’altro lato, il contribuente viene limitato nella determinazione dei fatti. Questa limitazione delle possibilità di comprovare i fatti non è pertinente – anche in considerazione della regolare grande importanza finanziaria135. L’annullamento di queste limitazioni è un mezzo per contenere il formalismo spesso rimproverato in materia di imposta sul valore aggiunto ed ha ripercussioni differenti – anche negative –. È in tal senso che in futuro sarà possibile p. es. apportare la prova anche mediante la citazione di un testimone. Il futuro ci dirà se questa misura è appropriata. Prestatori e destinatari della prestazione sono spesso toccati allo stesso dalle conseguenze di una qualificazione dal profilo IVA, cosicché la loro obiettività e indipendenza non è data se agiscono come testimoni nelle procedure in questione. In molti casi la testimonianza non è di grande utilità. L’AFC ha comunque la possibilità di non autorizzare prove nel quadro dell’anticipo della produzione della prova, quando è prevedibile che la fattispecie
134 Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 772.021).
135 Rapporto “Spori”, pag. 45 seg.