Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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casi, al reclamante viene assegnato un breve termine supplementare per provvedere alle carenze. Dalla giurisprudenza del Tribunale federale in merito all’analoga disposizione della PA risulta che “il breve termine suppletivo” dev’essere al massimo di tre giorni. Questa prassi relativamente severa è senz’altro legittimata dal fatto che inoltrando altrimenti un reclamo lacunoso può essere provocato di fatto un prolungamento del termine di reclamo. In tal modo il reclamante che agisce senza accuratezza sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto al reclamante disciplinato. Le conseguenze di una proroga trascorsa inosservata si differenziano in ambedue i casi menzionati. Se la richiesta o motivazione (rispettate le prescrizioni di forma) non sono chiare, l’AFC fissa una proroga con la comminatoria che trascorso inosservato detto termine deciderà in base all’inserto. Se il reclamo è tuttavia privo di una richiesta, una motivazione, una firma o una procura, la minaccia di non entrare nel merito vale per il caso in cui non si provvede entro il termine suppletivo ad eliminare la lacuna.

Il capoverso 5 accentua il fatto che l’AFC è obbligata d’ufficio ad applicare la legge in modo corretto ed indiscriminato. Da ciò risulta che nella procedura di reclamo l’AFC non è vincolata alle richieste del reclamante e che può modificare la decisione impugnata non solo a favore ma anche a sfavore della parte in causa (reformatio in melius vel peius). Il reclamante non può evitare una modifica a suo sfavore col fatto che ritira il reclamo. Per contro, ritirando il reclamo non si trova favorito se l’AFC giudica che la decisione non corrisponde alle disposizioni di legge determinanti in materia e deve essere di conseguenza modificata in favore del reclamante.

Il capoverso 6 risulta dal principio dello stato di diritto che l’Amministrazione deve motivare le sue decisioni ed in esse deve indicare con quali rimedi giuridici possono essere impugnate. L’Amministrazione non può ritardare inutilmente il trattamento delle decisioni.

Art. 78 Revisione, interpretazione e rettifica

La rubrica e il testo riprendono d’ora in poi il concetto di «rettifica». Per il rimanente sono unicamente effettuati adeguamenti redazionali alla nuova legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e alla legge sul Tribunale federale (LTF).

Art. 79 Spese processuali e ripetibili

Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 68 LIVA. Il capoverso 1 è formulato in maniera più chiara e stabilisce in modo evidente che nella procedura amministrativa non è mai versata un’indennità di parte.

Titolo sesto: Esecuzione e garanzie Art. 80 Esecuzione

Capoverso 1: conformemente alle disposizioni legali in vigore l’AFC può prendere autonomamente soltanto i provvedimenti elencati dall’attuale articolo 69 capoverso