Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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non può essere ulteriormente chiarita. In caso di rifiuto da parte dell’AFC della prova richiesta dal contribuente, si deve dapprima chiarire in una procedura separata se il rifiuto era giustificato, nella misura in cui l’istanza di prova rifiutata potrebbe avere uno svantaggio irreversibile136. Da ciò non risulta quindi solo un costo amministrativo supplementare ma anche un prolungarsi della durata della procedura. Nell’apporto delle prove mediante deposizione testimoniale può quindi diventare problematica la salvaguardia del segreto fiscale. C’è da chiedersi sino a quale portata un testimone può rispondere alle domande dell’Amministrazione senza che quest’ultima esegua dapprima descrizioni della fattispecie in grandi linee, tenendo in considerazione i dettagli. Anche quando il testimone viene proposto dal contribuente, l’AFC dev’essere prima liberata dall’obbligo del segreto fiscale ciò che viene fatto dal Dipartimento federale delle finanze sulla base di una presa di posizione del contribuente. Anche per il contribuente risulta in questo caso un maggior costo amministrativo.
Il capoverso 3 stabilisce che le prove presentate devono essere giudicate liberamente (principio del libero apprezzamento delle prove) e che non è ammissibile far dipendere la riuscita di una prova esclusivamente dall’esistenza di determinati mezzi probatori. Anche questa disposizione, secondo esplicito desiderio dei contribuenti risp. dei loro rappresentanti, dev’essere chiaramente ancorata nella legge. Questa disposizione consente di mettere da parte il formalismo nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto.
Il capoverso 4 impone alle autorità di emanare rapidamente le loro decisioni.
Art. 77 Reclamo
Il presente articolo corrisponde per l’essenziale all’attuale articolo 64 LIVA.
Il capoverso 2 tiene conto del fatto che in futuro la competenza spetterà al Tribunale amministrativo federale e non più alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni. L’intera procedura giudiziaria esterna all’amministrazione (la presentazione dei ricorsi alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, rispettivamente al Tribunale amministrativo federale) non è più contenuta nella legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto. Con l’entrata in vigore della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale la procedura giudiziaria è disciplinata nel senso di un’uniformazione del diritto in entrambe queste due nuove leggi137. Questa situazione non influisce sulla procedura rispetto a quella oggi applicata. Come in precedenza il contribuente può impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo federale le decisioni su reclamo dell’AFC. Entrambi le parti possono successivamente adire il Tribunale federale.
Inoltre, rappresenta una novità il fatto che il contribuente può impugnare una decisione dell’AFC direttamente davanti al Tribunale amministrativo federale quando la decisione è già sufficientemente motivata (ricorso omesso medio). In questo modo è accorciata la tappa della procedura di reclamo presso l’AFC ed è accelerata la procedura giuridica.
Il capoverso 4 regola le conseguenze quando il reclamo non soddisfa le esigenze del capoverso 3 o quando la richiesta o la motivazione non sono chiare. In ambedue i
136 Mediante la cosiddetta decisione incidentale; cfr. art. 46 PA.
137 Cfr. art. 31 segg. LTAF e art. 82 segg. LTF.