Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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1 LIVA (promuovere l’esecuzione). In virtù degli articoli 59 LFC138 e 68 OFC139 tutti i provvedimenti destinati a scopi diversi devono essere presi dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF). Considerata la grande massa di procedure, l’AFF non è in grado di promuoverle, ragione per la quale l’AFC vi provvede attualmente sulla base di una procura dell’AFF. La modifica è destinata a trasferire all’AFC la competenza di promuovere tutte le misure civili e di esecuzione utili alla riscossione del credito fiscale.

Inoltre il capoverso 1 sopprime l’esigenza della diffida. Ne è motivo il fatto che in materia di IVA non è necessaria alcuna diffida affinché ne subentrino le pertinenti conseguenze giuridiche. Dal profilo del diritto civile la diffida ha per effetto che il debitore di un credito giunto a scadenza è messo in mora. A partire da questo momento è dovuto un interesse di mora. La diffida non è necessaria nel caso delle cosiddette operazioni del giorno della scadenza, ossia nei casi nei quali è stata convenuta una determinata data di scadenza. In materia di imposta sul valore aggiunto la diffida non ha però alcun effetto dal profilo legale. La scadenza del credito fiscale e l’inizio dell’obbligo del versamento di un interesse scaturiscono direttamente dall’articolo 61 capoverso 1 e 2 D-LIVA. Non è pertanto necessaria una diffida per mettere in mora. Attualmente, se l’imposta non viene versata, l’AFC procede alla diffida a due intervalli regolari (dopo circa 25 e circa 55 giorni). Ogni anno sono inviate circa 183’000 diffide e avviate 52’000 procedure di esecuzione140. Queste cifre palesano che la diffida ha un certo effetto, ragione per la quale l’AFC continuerà anche in futuro a fare uso di questo strumento, senza peraltro averne più l’obbligo. Ciò è dovuto a un motivo importante: le diffide sono attualmente inviate per posta semplice. Secondo una decisione recente della Commissione di ricorso in materia di contribuzioni, dato che la diffida è stabilita per legge l’AFC può avviare la procedura di esecuzione soltanto previa diffida: in questo contesto l’onere della prova della diffida incombe all’AFC. Tenuto conto della situazione giuridica attuale, l’AFC può fornire la prova dell’invio della diffida soltanto se in futuro invierà le diffide a mezzo posta raccomandata. Nel caso di 183’000 diffide ciò comporta una spesa di circa un milione di franchi all’anno.

Capoverso 3: dalla prassi emerge che, dopo che l’AFC ha promosso una procedura di esecuzione preceduta da due diffide ai sensi dell’attuale articolo 69 capoverso 1 LIVA, alcuni contribuenti fanno opposizione, interrompendo immediatamente l’esecuzione, sebbene il credito oggetto dell’esecuzione poggi in numerosi casi sulla loro propria dichiarazione (autotassazione). La competenza di chiedere il rigetto dell’opposizione spetta all’AFC. Lo stesso dicasi in presenza di un attestato di carenza di beni, ma in assenza di una decisione cresciuta in giudicato. In presenza di una decisione cresciuta in giudicato, valida come rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’articolo 80 LEF, la competenza spetta al giudice cantonale del rigetto definitivo. L’opposizione ritarda la riscossione delle imposte dovute. Dato che la procedura di esecuzione poggia in genere sulla sua dichiarazione propria, con questo suo comportamento il debitore non ottiene altri vantaggi a parte un ritardo temporale (vantaggio in termini di interesse). Per questo motivo la legge deve chiaramente rendere attento il contribuente al fatto che facendo opposizione all’esecuzione esso contesta la sua autotassazione e avvia una procedura di rigetto dell’opposizione. La disposizione in vigore è poco chiara considerato che – in un diverso contesto – il Tri-

138 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC), RS 611.0.

139 Ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC), RS 611.01.

140 Per un totale di circa 310'000 contribuenti.