Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 132Fedlex · Rapporto esplicativo

bunale federale ha stabilito in una sentenza recente del 2004 (DTF 130 III 396) che il debitore non deve attendersi imperativamente una procedura di rigetto dell’opposizione se ha fatto opposizione in una procedura di esecuzione. Non è però così nel caso dell’IVA, perché la relativa legislazione prevede espressamente questa conseguenza (segnatamente al cpv. 1 del presente articolo). Facendo opposizione il contribuente stesso provoca la procedura di rigetto. Questa modifica contribuisce alla certezza del diritto. Al contribuente viene chiaramente esposto che opposizione significa contestazione e che deve attendersi il suo rigetto.

Capoverso 6: sebbene l’AFC «possa rinunciare» all’esecuzione, non si tratta di una norma di condono. In questo ambito non deve essere condonata l’imposta al contribuente, bensì essere concessa all’AFC la possibilità di rinunciare in casi eccezionali a una procedura chiaramente inutile di esecuzione. Secondo le disposizioni in vigore, l’AFC deve promuovere l’esecuzione se l’imposta non viene pagata – eccezion fatta se non esiste un domicilio di esecuzione (sede) – anche se è chiaro che l’AFC subirà una perdita totale. In questi casi, l’AFC deve avere la possibilità di rinunciare ad una procedura esecutiva. Se l’AFC può rinunciare alla riscossione, l’impresa che è stata radiata può essere cancellata dal registro di commercio. Questa nuova disposizione serve pertanto all’economia amministrativa ed è utile anche al contribuente.

Art. 81 Garanzie

La disposizione in vigore non corrisponde all’articolo 49 LFC. Grazie alla modifica la prassi in vigore è trasposta nella LIVA conformemente alla legislazione federale.

Il capoverso 1 enumera nelle lettere a – d i casi in cui l’AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese. Questi non devono essere accertati con decisione passata in giudicato né scaduti. La decisione di richiesta di garanzia può essere intesa come un provvedimento cautelativo se l’AFC p. es. nell’ambito dei suoi controlli ha accertato che nei confronti del contribuente vanta con ogni probabilità un diritto a far valere imposte. I motivi della richiesta di garanzia sono fondati in parte sulla natura stessa dell’IVA, intesa come imposta di autotassazione (moratoria di pagamento, lett. c), ed in parte sui provvedimenti del contribuente o di colui che è obbligato al pagamento dell’imposta, o in linea generale sulle circostanze che lasciano supporre la messa in pericolo del diritto alla riscossione dell’imposta (lett. a, b, d). La richiesta di garanzia viene peraltro revocata non appena i motivi vengono a mancare.

Il capoverso 5 è stralciato a mente delle nuove disposizioni della legge sul Tribunale amministrativo federale e della legge sul Tribunale federale. La legittimazione al ricorso è però mantenuta e sarà in futuro disciplinata dall’ordinanza relativa alla legge concernente l’imposta sul valore aggiunto.

Nel capoverso 6 sono state adattate le prestazioni di garanzia possibili secondo la disposizione contenuta nell’articolo 49 LFC. Il capoverso 6 contiene l’enumerazione esaustiva della forma di garanzia da prestare. Le garanzie in favore della Confederazione sono fornite in forma di depositi in contanti, fideiussioni solidali solvibili, garanzie bancarie, cartelle ipotecarie e ipoteche, polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto, obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri, come anche obbligazioni di cassa di banche svizzere.