Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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imperativi. Ne è il caso nella fattispecie: diversamente da quanto avviene negli altri tipi di imposte, il debitore contribuente ha incassato l’imposta sul valore aggiunto dal consumatore e svolge una mera funzione fiduciaria. Essa non costituisce un attivo del fallito e non è quindi destinata a essere distribuita fra i creditori. Attualmente, in caso di fallimento o di procedura concordataria, la Confederazione subisce in genere una perdita totale, mentre in singoli casi consegue un dividendo del 10 percento circa. Oggigiorno la Confederazione ammorta ogni anno circa 300 milioni di franchi di perdite di IVA e questa tendenza è in aumento. Le perdite potrebbero essere evitate in misura notevole privilegiando il credito fiscale nel fallimento.

Una lettera j sarà aggiunta nell’articolo 6 della legge federale del 28 giugno 1967 sul Controllo federale delle finanze154, che dà mandato al Controllo delle finanze di verificare regolarmente l’adeguatezza delle aliquote saldo fissate dall’AFC (cfr. art. 54 cpv. 4 D-LIVA). La verifica delle aliquote saldo da parte di un organismo indipendente consente la più ampia trasparenza possibile ai contribuenti.

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente capitolo corrispondono in ampia misura a quelle della LIVA attuale. Le modifiche sono di natura linguistica e redazionale.

In merito all’articolo 98 D-LIVA va detto quanto segue:

Le disposizioni di diritto materiale non sono automaticamente applicabili in modo retroattivo al periodo precedente, rispettivamente ai casi pendenti al momento dell’entrata in vigore. L’applicazione retroattiva deve essere espressamente disciplinata a livello di diritto transitorio. Vige il principio secondo il quale la retroattività vera e propria è illecita155. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la retroattività di un atto normativo è ammessa se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

- la retroattività deve essere disposta esplicitamente o essere stata chiaramente vo-

luta secondo il senso dell’atto normativo;

- la retroattività deve essere adeguata quanto al tempo. Di norma una retroattività

superiore a un anno non è ammessa;

- la retroattività è ammessa soltanto se è giustificata da motivi validi. I motivi fi-

scali non bastano;

- la retroattività non deve provocare disparità urtanti di diritti;

- la retroattività non deve costituire una violazione dei diritti acquisiti.

L’applicabilità di diverse nuove normative del presente disegno di legge deve essere esaminata da questo profilo.

a) Le norme in materia di responsabilità dell’articolo 68 capoverso 1 lettere e ed f così come il capoverso 5 D-LIVA

Queste norme costituiscono modifiche di diritto materiale la cui applicabilità dovrebbe di per sé essere disciplinata dall’articolo 98 capoverso 1 D-LIVA. La loro applicazione retroattiva non è possibile perché secondo la giurisprudenza in vigore

154 Legge sul Controllo delle finanze; RS 614.0.

155 Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a edizione, Zurigo 2002, nota marginale 330.