Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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il più rapidamente possibile. Già in conformità della vigente legge sull’IVA, è stata attribuita al Consiglio federale la competenza di introdurre il rendiconto elettronico. Il Consiglio federale è molto favorevole alle transazioni elettroniche non solo fra le autorità ma anche fra le aziende e le autorità, così come fra le aziende stesse. Dapprima occorre tuttavia adottare i necessari provvedimenti d’ordine tecnico. Attualmente all’AFC viene implementato un sistema informatico completamente nuovo, denominato INSIEME (innovazioni nei settori TI, processi e organizzazione), proprio anche allo scopo di approntare le condizioni tecniche necessarie per introdurre il rendiconto elettronico. L’obiettivo di questo programma è la creazione di un’AFC moderna, orientata al futuro, in grado di trattare i casi in modo efficiente, qualitativamente migliore e flessibile e che conforme alle esigenze dei clienti. I contribuenti dovrebbero così impiegare maggiormente, anche in ambito fiscale, le soluzioni di governo elettronico offerte. Questo programma costituisce la base e il presupposto della comunicazione elettronica con i contribuenti. I lavori dovrebbero essere terminati alla fine del 2009. Successivamente il Consiglio federale potrà emanare le disposizioni d’esecuzione necessarie. Peraltro, il Consiglio federale auspica l’introduzione generalizzata delle relazioni elettroniche nell’intera amministrazione federale.
Secondo la lettera j il Consiglio federale riceve la competenza di prevedere agevolazioni inerenti alla forma della fattura. Questa norma corrisponde ad un’esigenza sorta nella pratica che si manifestarsi ogni tanto. Al Consiglio federale è in tal modo attribuita l’esplicita competenza di introdurre le modifiche che giudica necessarie, come quelle concernenti per esempio la modifica dell’ordinanza relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto, entrate in vigore il 1° luglio 2006. Considerata l’importanza di tali decisioni, questa competenza si dimostra appropriata. Poiché si tratta di esigenze formali ed i principi dell’imposizione non sono toccati, questa delega di competenza è parimenti perorabile147. Per poter legiferare a livello di ordinanza nell’ambito della fatturazione, verrà dunque introdotta in avvenire un’esplicita base legale.
La lettera k è nuova. Per la motivazione vien fatto riferimento al commento sull’articolo 57 D-LIVA.
La lettera l istituisce la competenza espressa del Consiglio federale di disciplinare dettagliatamente le condizioni e la procedura del condono dell’imposta ai sensi dell’articolo 64 D-LIVA.
Il capoverso 3 lettera b contiene una precisazione nel senso che prescrive al Dipartimento federale delle finanze di stabilire i tassi dell’interesse moratorio e rimuneratorio conformi al mercato e di adeguarli periodicamente. Attualmente questi tassi d’interesse sono del 5 percento, sono troppo elevati rispetto all’attuale fase sul mercato e, di conseguenza, assumono un carattere sanzionatorio.
Art. 91 Organo consultivo
In virtù di un corrispondente decreto del Consiglio federale e dell’articolo 57 capoverso 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’amministrazione148, il DFF ha istituito nel 2003 un organo consultivo IVA, presieduto dal capo della Divi-
147 Cfr. in merito anche il commento dell’art. 6 nel n. 2.1.
148 LOGA; RS 172.010.