Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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una retroattività superiore a un anno non è di massima ammessa. In considerazione della struttura dell’imposta sul valore aggiunto e delle disposizioni attuali in materia di prescrizione è senz’altro ipotizzabile un caso di responsabilità di cinque o più anni (consecutivo all’interruzione della prescrizione nel periodo di validità della LIVA). Occorre rinunciare all’applicazione retroattiva della limitazione della responsabilità e disciplinare esplicitamente la non retroattività per motivi di chiarezza.
b) Termini di prescrizione secondo gli articoli 30–32 D-LIVA
Ci si può chiedere se i termini di prescrizione degli articoli 30–32 D-LIVA debbano essere annoverati tra le disposizioni materiali oppure tra le disposizioni di procedura. Nella sua sentenza DTF 131 V 425 consid. 5.2 il Tribunale federale ha statuito esplicitamente che – in assenza di una norma transitoria – le disposizioni in materia di prescrizione e di perenzione del nuovo diritto sono applicabili ai diritti fondati sulla legislazione anteriore se essi sono sorti prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto e se sono giunti a scadenza, ma non sono ancora prescritti o estinti prima di tale momento. Per essere in chiaro sui diversi termini di prescrizione (OIVA, LIVA e D-LIVA), i nuovi termini di prescrizione non si applicano retroattivamente, ma esclusivamente alle operazioni realizzate a contare dall’entrata in vigore della nuova legge. Per questo tramite si intende in particolare evitare che con l’entrata in vigore della nuova legge i crediti finora sottoposti alla prescrizione «indivisa» di 15 anni rientrino nella prescrizione di tassazione di 10 anni e siano quindi improvvisamente prescritti. Una simile riduzione dei termini di prescrizione concernerebbe tutti i casi pendenti presso l’AFC, la Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni (d’ora in poi: Tribunale amministrativo federale) e il Tribunale federale.
c) Articolo 74 capoversi 3 e 4 D-LIVA
Quanto detto qui sopra vale anche per l’articolo 74 capoversi 3 e 4 D-LIVA. La disposizione secondo la quale l’AFC emana una decisione al termine di una verifica d’ufficio rientra nelle disposizioni di procedura e pertanto – in assenza di norma transitoria – è applicabile retroattivamente (lex mitior). Tramite la norma transitoria proposta, l’obbligo dell’AFC di emanare una decisione è introdotto gradualmente ed è nuovamente operata una chiara distinzione tra vecchia e nuova legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto. La norma transitoria non soltanto impone all’AFC un termine di adeguamento, ma rappresenta un’introduzione graduale anche per i contribuenti. In questo senso nel corso di una prima fase essi possono familiarizzarsi con le nuove disposizioni materiali e non sono simultaneamente confrontati con nuovi rimedi giuridici quando viene effettuata una verifica presso di loro.
2.2 Spiegazioni degli articoli del modulo «Aliquota unica»
Art. 15 Opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta
Dal profilo del contenuto la norma corrisponde al modulo «Legge fiscale». I riferimenti sono stati adeguati in funzione della soppressione della maggior parte delle esenzioni improprie.