Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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eseguita pertanto fintanto che l’AFC non ne viene a conoscenza in un altro modo. Una volta che l’autorità fiscale è al corrente, la comunicazione del contribuente non può più essere considerata un’autodenunzia, neppure se avviene prima dell’apertura di una procedura penale. L’autodenunzia dev’essere fatta di propria iniziativa, indipendentemente dai motivi.

Titolo ottavo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Disposizioni d’esecuzione Art. 90 Disposizioni d’esecuzione

Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 90 LIVA.

La nuova formulazione della lettera a corrisponde al nuovo disegno di legge sullo Stato ospite, che sarà trattato prossimamente dalle Camere federali146.

La lettera b tratta la possibilità di rimborsare l’imposta all’acquirente domiciliato o con sede sociale all’estero per le forniture e prestazioni di servizi che gli sono state fornite sul territorio svizzero. Ciò entra tuttavia in considerazione solo se il Paese di domicilio o sede sociale accorda reciprocamente il medesimo diritto alla Svizzera. Il Consiglio federale regola le altre condizioni di rimborso. Si tratta della cosiddetta procedura di rimborso dell’imposta precedente, che sostituisce quella della deduzione dell’imposta precedente. Unicamente le imprese che sono assoggettate come contribuenti IVA nel Paese in cui esse hanno la loro sede possono far valere il diritto al rimborso dell’imposta precedente di questo tipo. Le corrispondenti disposizioni sono attualmente contenute nell’articolo 28 segg. OLIVA.

La lettera d è nuova. Per la motivazione vien fatto riferimento alle spiegazioni pubblicate nei commenti degli articoli 26 e 27 D-LIVA.

La lettera h consente di provvedere ad una correzione per la salvaguardia del principio del Paese di destinazione e la neutralità concorrenziale. Il rilevamento e l’iscrizione nel registro dei contribuenti delle ditte estere che eseguono forniture o prestazioni di servizi in territorio svizzero possono originare notevoli difficoltà pratiche. Questa competenza permette di introdurre una regola in base alla quale è attribuito ai destinatari delle forniture e prestazioni di servizi l’obbligo di versare l’imposta all’autorità fiscale in nome e per conto prestatore estero. Sino ad oggi il Consiglio federale non ha utilizzato questa competenza in ambito esecutivo. In ogni modo, detta disposizione assume un’importanza sempre più significativa visto il volume crescente del commercio transfrontaliero. Inoltre, diversi Stati membri dell’UE hanno manifestato l’intenzione di attribuire al destinatario della prestazione l’obbligo di versare l’imposta. Questa disposizione dev’essere quindi mantenuta.

La lettera i conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire le condizioni alle quali i giustificativi necessari all’esecuzione dell’imposta possono essere trasmessi e conservati in forma non cartacea. Con la mozione 05.3800 (IVA, rendiconto elettronico) il Gruppo democratico-cristiano chiede al Consiglio federale di adottare i provvedimenti necessari per introdurre il rendiconto IVA in forma elettronica

146 Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite; FF 2006 7427.