Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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sione principale imposta sul valore aggiunto e composto da 12 membri permanenti provenienti da organizzazioni della scienza, dell’economia, della prassi fiscale, dei consumatori e dell’Amministrazione federale149. L’organo consultivo può prendere posizione su tutti i progetti di ordinanza amministrative, pubblicati in almeno una lingua ufficiale sul sito internet dell’AFC150. Per il tramite del presente articolo l’organo consultivo è retto d’ora in poi da una base legale che conferma la prassi attuale. Inoltre, il ventaglio di competenze dell’organo consultivo è allargato in modo che può deliberare anche sugli adeguamenti di questa legge.

Capitolo 2: Abrogazione e modifica del diritto previgente Art. 92 Diritto previdente: abrogazione

Il presente articolo abroga la legge federale del 2 settembre 1999151 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA), attualmente in vigore.

Art. 93 Modifica del diritto previgente

L’articolo 219 capoverso 4 lettera e della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento deve essere completato con il credito di imposta sul valore aggiunto.

In una sua sentenza del 23 dicembre 2002152, il Tribunale federale ha statuito che nel quadro dell’imposta sul valore aggiunto i contribuenti svolgono una funzione meramente fiduciaria, ossia rappresentano una sorta di servizio di incasso. L’IVA non costituisce pertanto un attivo dei contribuenti, ragione per cui sarebbe appropriato strutturarla come patrimonio speciale. Per patrimonio speciale si intende un patrimonio appartenente all’avente diritto (in questo caso la Confederazione) e non alla sostanza del debitore (in questo caso il contribuente). Già oggi il legislatore ha strutturato diversi patrimoni come patrimonio speciale. In questo senso l’articolo 4 LFI153 stabilisce che i beni e i diritti appartenenti al patrimonio speciale non rientrano nella massa fallimentare in caso di fallimento della banca, ma sono separati a favore dei creditori.

Dato però che una strutturazione dell’IVA come patrimonio speciale è molto complessa e che è difficile raggiungere una soluzione soddisfacente, il miglioramento dell’incasso dei crediti di imposta sul valore aggiunto dovrebbe essere garantito in modo diverso. Il credito fiscale va quindi assunto come credito privilegiato nella procedura di esecuzione forzata. Già oggi esistono privilegi a favore dei poteri pubblici, come ad esempio nel caso dei crediti per contributi alle diverse assicurazioni sociali (art. 219 cpv. 4 LEF).

Il privilegi in ambito di esecuzione forzata – precipuamente per quanto concerne i crediti fiscali – dovrebbero essere concessi soltanto se sono giustificati da motivi

149 Attualmente sono membri dell’organo consultivo le seguenti persone: prof. dott. Klaus A. Vallender (scienza), Urs Habermacher, dott. Gabriel Rumo, Ruedi Wydler (economia), Pierre-Marie Glauser, Stéphane Gmünder, Rudolf Schumacher (consulenza), Marco Taddei (Unione delle arti e mestieri), dott. Pascal Gentinetta (economiesuisse) e dott. Philippe Jeanneret (seco). Due seggi sono vacanti.

150 http://www.estv.admin.ch.

151 RS 641.20.

152 Decisione non pubblicata 2A.344/2002.

153 RS 951.31.