Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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limitazione nel tempo risulta pertanto che la riscossione degli 0,1 punti percentuali supplementari di IVA diviene caduca al più tardi nel 2018. A partire dal 2019 al più tardi l’imposta nel quadro del modulo «Aliquota unica» sarà prelevata unicamente con l’aliquota effettiva del 6 percento.

Art. 100 Correttivo di politica sociale

La base costituzionale della presente normativa legale è limitata nel tempo176. Pertanto il presente articolo di legge è valido solo per un tempo limitato. Il suo disciplinamento è quindi sancito nelle disposizioni transitorie della presente legge.

Il capoverso 1 stabilisce che sino alla copertura integrale delle perdite fiscali subite un’unica volta dalla Confederazione a causa dello sgravio fiscale successivo, ma al più tardi alla fine del 2018, aumenta di 0,2 punti percentuali l’aliquota fissata negli articoli 22 e 41 D-LIVA.

Il capoverso 2 riproduce il testo dell’articolo 196 numero 14 capoverso 2 Cost. e stabilisce l’entità delle risorse a destinazione vincolata disponibili per il correttivo di politica sociale in 0,1 punti percentuali dell’imposta sul valore aggiunto. Si tratta nella fattispecie di una normativa ai sensi di un finanziamento speciale secondo l’articolo 53 capoverso 1 LFC177.

Il capoverso 3 disciplina la data alla quale Confederazione versa questo importo ai Cantoni. Tramite il versamento precoce ai Cantoni si effettua l’indennizzo del dispendio di esecuzione, in maniera analoga al vantaggio in termini di interessi all’atto del rimborso della tassa di incentivazione sui composti organici volatili (COV). Il capoverso 2 stabilisce inoltre che il Consiglio federale fissa in funzione della popolazione residente le quote dei singoli Cantoni ai mezzi destinati al correttivo, in maniera analoga alla regolamentazione in ambito di NPC dei contributi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie.

Il capoverso 4 stabilisce d’altra parte che i Cantoni versano nel corso dello stesso anno i mezzi ricevuti agli aventi diritto. Si evita così che le economie domestiche debbano provvedere al prefinanziamento degli oneri consecutivi alla riforma dell’IVA. Poiché all’inizio dell’anno il numero di aventi diritto e l’entità dell’importo da versare non possono essere stabiliti con esattezza, i Cantoni hanno la possibilità di effettuare una parte limitata dei pagamenti (fino al 10% circa dei mezzi) nel corso dell’anno successivo. L’entità del riporto ammesso è stabilita tramite ordinanza.

In maniera analoga alla normativa dei contributi per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie, il capoverso 5 stabilisce che i Cantoni devono sempre tenere conto del reddito e delle condizioni familiari attuali nella determinazione del diritto.

Il capoverso 6 stabilisce che gli assicuratori malattia hanno l’obbligo legale di collaborare all’esecuzione del correttivo di politica sociale se il Cantone decide di effettuare il pagamento dei mezzi tramite le casse malati, in maniera analoga al sistema della riduzione individuale dei premi. Le casse malati devono essere adeguatamente indennizzate per la loro collaborazione. I Cantoni pagano l’indennità alle casse malati attingendo dal vantaggio in termini di interesse di cui al capoverso 2 oppure versando loro direttamente i mezzi necessari al correttivo dopo averli ricevuti dalla

176 Cfr. le spiegazioni dei necessari adeguamenti della Costituzione federale al n. 4.1.

177 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC); RS 611.0.