Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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Confederazione (con un corrispondente vantaggio in termini di interesse per le casse malati).
Il capoverso 7 stabilisce l’obbligo dei Cantoni di fornire dati alla Confederazione affinché essa possa rendere conto del raggiungimento dell’obiettivo di politica sociale. Per rendere possibile una valutazione uniforme, il tipo e il volume dei dati sono definiti a livello di ordinanza.
Il capoverso 8 delega al Consiglio federale la competenza di stabilire tramite ordinanza le disposizioni necessarie all’attuazione dell’articolo 99 D-LIVA.
Variante “Sanità”
Nella variante “Sanità” gli articoli 99 e 100 vengono a cadere. Contrariamente al modulo “Aliquota unica”, nella variante “Sanità” un correttivo di politica sociale non è necessario a causa degli esigui maggiori oneri finanziari178. Di conseguenza, non occorre nemmeno aumentare provvisoriamente l’aliquota unica per finanziare un simile correttivo. Lo stesso discorso vale per il finanziamento dello sgravio fiscale successivo per i settori che d’ora in poi sono assoggettati all’imposta.
2.3 Spiegazioni degli articoli del modulo «2 aliquote»
Art. 15 Opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta
La presente norma corrisponde a quella del modulo «Aliquota unica». Dal profilo del contenuto essa è identica a quella commentata nel modulo «Legge fiscale». Sono unicamente necessari adeguamenti dei riferimenti consecutivamente alla soppressione della maggior parte delle esenzioni improprie.
Art. 18 Prestazioni escluse dall’imposta
Si rinvia in merito al commento del medesimo articolo nel modulo «Aliquota unica».
Art. 22 Aliquote d’imposta
Nel caso di questo modulo si mantiene il sistema a due aliquote. Questo modo di procedere riduce il potenziale di semplificazione rispetto al modulo «Aliquota unica». In questo senso il presente modulo contribuisce in misura minore del modulo «Aliquota unica» a un avvicinamento all’IVA ideale.
Le aliquote d’imposta sono fissate alla condizione di base che il modulo rimanga neutrale dal profilo del gettito. L’aliquota normale ammonta pertanto al 7,6 percento come quella odierna. L’aliquota ridotta invece sarà d’ora in poi del 3,4 percento (contro l’attuale 2,4%). Il catalogo delle operazioni imposte con un’aliquota inferiore è motivato da considerazioni estranee alla fiscalità e precipuamente di politica sociale. Il parametro di concessione di un’aliquota inferiore deve essere costituito dalla
178 cfr. n. 3.3.