Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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4 Aspetti legali

4.1 Costituzionalità e legalità

L’articolo 130 Cost. nella versione del 1° gennaio 2007 disciplina l’imposta sul valore aggiunto218. L’articolo 196 numero 14 Cost. nella versione del 1° gennaio 2007 limita fino a fine 2020 la competenza della Confederazione di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto. L’articolo 130 capoverso 1 Cost. nella versione del 1° gennaio 2007 attribuisce alla Confederazione la competenza di riscuotere sulle forniture di beni e le prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni, un’imposta sul valore aggiunto con un’aliquota massima del 6,5 percento e un’aliquota ridotta pari almeno al 2,0 percento.

Conformemente al capoverso 2 di questa disposizione costituzionale, la legge concernente l’imposta sul valore aggiunto può stabilire per le prestazioni alberghiere un’aliquota d’imposta compresa tra l’aliquota ridotta e l’aliquota normale. Inoltre per il tramite di una legge federale l’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto può essere aumentata di un punto percentuale al massimo e l’aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo se il finanziamento dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non è garantito a causa dell’evoluzione della piramide delle età (art. 130 cpv. 3 Cost, nella versione del 1° gennaio 2007). Il legislatore federale ha già fatto uso di questa competenza con il decreto federale del 20 marzo 1998219 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AVS/AI. Con effetto a contare dal 1° gennaio 1999 le aliquote d’imposta ammontano al 7,5 percento (aliquota normale), al 2,3 percento (aliquota ridotta) e al 3,5 percento (aliquota speciale per le prestazioni alberghiere). Con l’ordinanza del 23 dicembre 1999 sull’aumento delle aliquote d’imposta sul valore aggiunto per il finanziamento dei grandi progetti ferroviari, il Consiglio federale ha fatto uso della competenza che gli attribuisce l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera e Cost. (disposizione transitoria dell’art. 87 [Ferrovie e altri mezzi di trasporto]). Con effetto a contare dal 1° gennaio 2001 le aliquote di imposta sul valore aggiunto sono state aumentate al 7,6 percento (aliquote normale), al 2,4 percento (aliquota ridotta) e al 3,6 percento (aliquota speciale per le prestazioni alberghiere).

L’articolo 130 capoverso 4 Cost. in vigore dal 1° gennaio 2007 prevede che il 5 per cento del gettito d’imposta senza destinazione vincolata è impiegato per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie a favore delle classi a basso reddito, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.

L’articolo 127 Cost. enumera inoltre i principi di imposizione. La struttura dell’imposta, segnatamente la cerchia dei contribuenti, l’oggetto dell’imposta e il suo calcolo, deve essere disciplinata nelle sue linee essenziali in una legge formale (cpv. 1). In merito il legislatore deve in particolare osservare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.).

218 L’art. 130 Cost. ha un nuovo tenore successivamente all’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni del decreto federale del 19 marzo 2004 concernente un nuovo ordinamento finanziario (FF 2004 1175) nella votazione popolare del 28 novembre 2004.

219 RS 641.203.