Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 236Fedlex · Rapporto esplicativo

Onere supplementare per tipo di economia domestica in franchi al mese con un'aliquota normale dell'8,3%, un'aliquota ridotta del 3,3% e un'aliquota zero per le prestazioni finora escluse dall'imposta

0 - 4 500 - 6 700 - 8 700 - 11 700 Classi di reddito (franchi al mese)

4 499 6 699 8 699 11 699 e oltre Tutte le economie domestiche -4.12 -5.18 -5.33 -5.78 -8.90

Economie domestiche monoparentali

-2.67 -5.08 -3.54 -6.81 - (senza pensionati)

Coppie (senza figli) - -4.48 -2.02 -3.86 -8.90

Coppie (con 1 figlio) - -3.13 -4.28 -5.73 -4.90

Coppie (con 2 figli) - -2.11 -1.68 -3.98 -8.15

Pensionati -5.14 -7.93 -16.00 -17.28 -

d) Confronto con l’UE

L’articolo 13 della Sesta Direttiva CE reca una lunga enumerazione di prestazioni escluse dall’imposta. Nel suo contesto si opera una distinzione tra l’esenzione impropria di determinate attività rivolte al benessere comune (Parte A) e le altre esenzioni improprie (Parte B). La soppressione della maggior parte delle prestazioni escluse dall’imposta sarebbe quindi in contraddizione con la legislazione comunitaria dell’UE.

Nell’UE l’aliquota normale ammonta almeno al 15 percento (art. 12 cpv. 3 lett. a della Sesta Direttiva CE). Gli Stati membri possono eccezionalmente prevedere in misura limitata – ossia riferita all’elenco deibeni e delle prestazioni di servizi di cui all’Allegato H della Sesta Direttiva – una o due aliquote ridotte, pari almeno al 5 percento (art. 12 cpv. 3 della Sesta Direttiva CE). In quanto norma transitoria, l’articolo 28 capoverso 2 lettera b della Sesta Direttiva CE offre agli Stati membri la possibilità di imporre i beni e le prestazioni di servizi di cui all’Allegato H all’aliquota zero a condizione che essi siano già stati imposti a quest’aliquota prima del 1° gennaio 1991. Hanno ad esempio fatto uso di questa facoltà la Gran Bretagna, per quanto concerne i generi alimentari, le forniture di acqua, il trasporto di persone, i libri, i giornali e le riviste e l’Irlanda, per quanto concerne i medicinali o le apparecchiature mediche per i disabili.

La legislazione comunitaria (art. 17 cpv. 3 lett. c della Sesta Direttiva CE) offre inoltre agli Stati membri la possibilità di esentare dall’imposta con deduzione integrale dell’imposta precedente, l’esecuzione di prestazioni di servizi in Stati terzi, non facenti parte dell’UE. Alcuni Stati membri (p.es. la Germania) hanno fatto uso di questa possibilità. L’uso di questa possibilità è di grande importanza dal profilo monetario, in particolare nel contesto delle prestazioni di servizi bancarie (che in realtà sono escluse dall’imposta e non ammettono pertanto la deduzione dell’imposta precedente).

e) Ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione

Anche questa possibilità di riforma deve essere strutturata in maniera neutrale dal profilo del gettito. Da questa possibilità di riforma non risultano pertanto ripercussioni positive o negative sulle entrate fiscali della Confederazione.

f) Redditività di riscossione (amministrazione)

Come già menzionato alla lettera a) qui sopra, il numero massimo di nuovi contribuenti consecutivamente alla soppressione delle eccezioni all’imposta è di 30’000.