Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 239Fedlex · Rapporto esplicativo
c) Importanza per i consumatori
L’imposta sulle prestazioni assicurative ricevute è inferiore alla tassa occulta finora trasferita inosservatamente. Ne risulta pertanto un onere minore per i consumatori.
d) Confronto con l’UE
Nell’UE le prestazioni assicurative sono escluse dall’imposta. Il modello neozelandese non è pertanto eurocompatibile.
e) Ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione
Se tutte le assicurazioni cose sono imponibili all’IVA secondo il modello neozelandese e se le operazioni di assicurazione tra istituti finanziari (= operazioni di riassicurazione) sono esenti dall’imposta, risultano minori entrate di circa 140 milioni di franchi all’anno rispetto all’esenzione impropria di tutte le prestazioni assicurative. Queste minori entrate sono dovute al fatto che le prestazioni effettuate a clienti all’estero e quelle tra istituti finanziari erano finora esenti dall’imposta. Per non gravare fiscalmente due volte un prodotto, si dovrebbe sopprimere la tassa di bollo sulle assicurazioni cose, circostanza che provocherebbe un’ulteriore perdita di entrate fiscali di 578 milioni di franchi all’anno (anno 2005).
f) Redditività di riscossione (amministrazione)
Dal profilo della redditività di riscossione non ci si aspettano problemi maggiori.
6.5 Estensione dell’esenzione impropria nel settore delle prestazioni di servizi bancarie ed assicurative
In ambito di imposta sul valore aggiunto si impone di massima a ogni livello soltanto la creazione di valore aggiunto. Se tutti i membri della catena di creazione di valore aggiunto sono contribuenti, l’onere fiscale che grava sul prodotto finale è sempre identico a prescindere dalla struttura concreta della catena di creazione di valore aggiunto. Poco importa quindi se l’impresa esegue tutte le prestazioni dal suo interno o se le scorpora interamente o parzialmente (esternalizzazione).
Mantenendo l’esenzione impropria delle cifre d’affari nel settore del traffico monetario e dei capitali, così come delle prestazioni di servizi assicurative si pregiudica però la neutralità concorrenziale dell’imposta sul valore aggiunto. Se, per esempio, una banca scorpora funzioni (esternalizzazione e pooling, ad esempio nel settore dell’informatica) a un terzo indipendente, il prestatore deve imporle all’aliquota normale. Se il prestatore è all’estero, la banca deve imporre all’aliquota normale l’ottenimento della prestazione di servizi (art. 10 LIVA). Dall’incremento della tassa occulta risultano alla banca spese supplementari corrispondenti. Se la banca fa eseguire queste prestazioni da un’impresa alleata del proprio gruppo bancario, l’onere è differenziato a seconda che il gruppo bancario pratichi o no l’imposizione di gruppo ai sensi dell’articolo 22 LIVA.
Descrizione della possibilità di riforma: tramite un’estensione dell’esenzione impropria a simili prestazioni preliminari (esternalizzazione e pooling, ad esempio nel settore dell’informatica), è possibile attenuare le distorsioni menzionate qui sopra.
Esempio: la banca X scorpora l’informatica alla ditta Informatica SA. Le prestazioni della Informatica SA alla banca X sono escluse dall’imposta a condizione che la