Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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banca le utilizzi per scopi esclusi dall’imposta. Le prestazioni della banca sono invece imponibili se sono destinate a un settore imponibile della banca X.
a) Ripercussioni sui contribuenti
Tra le singole banche non esistono più distorsioni concorrenziali dovute all’imposta sul valore aggiunto. Gli offerenti di prestazioni di servizi finanziarie scorporate devono fare fronte a nuovi oneri amministrativi perché essi devono procedere a una riduzione della deduzione dell’imposta precedente che trasferiscono presumibilmente sulle banche unitamente alle spese supplementari.
b) Ripercussioni sull’economia
Estendendo le eccezioni all’imposta alle prestazioni preliminari eseguite da altri contribuenti è difficile, se non addirittura impossibile, assoggettare tutte le attività determinanti di esternalizzazione e di pooling e definire una delimitazione ragionevole rispetto alle prestazioni preliminari che rimangono imponibili. Dal profilo del sistema fiscale è inoltre difficile motivare l’introduzione di una nuova eccezione all’imposta.
c) Importanza per i consumatori
La tassa occulta costituisce per la banca un fattore di costi come qualsiasi altro. Se riesce a trasferire la totalità dei costi sull’acquirente delle sue prestazioni, la banca ha anche trasferito la tassa occulta. Se riduce la tassa occulta, la possibilità di riforma ha effetti positivi anche per i consumatori.
d) Confronto con l’UE
Nell’UE vige la medesima normativa della legislazione svizzera odierna. Anche all’interno dell’UE la problematica dell’esternalizzazione e del pooling è oggetto di discussione, non soltanto in ambito di prestazioni di servizi finanziarie, ma anche di prestazioni assicurative. I relativi dibattiti sono tuttora in corso248.
e) Ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione
La possibilità di riforma ha ripercussioni negative per la cassa della Confederazione perché l’imposta sul valore aggiunto non graverebbe più la creazione di valore aggiunto degli esecutori di prestazioni preliminari delle banche. Le minori entrate non possono essere stimate, ma in complesso non dovrebbero essere rilevanti.
f) Redditività di riscossione (amministrazione)
La possibilità di riforma confronterebbe diversi contribuenti con la problematica della doppia utilizzazione e della riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Questa circostanza dovrebbe avere anche esigue ripercussioni negative per l’amministrazione.
248 Cfr. in merito il documento consultivo della Commissione europea sulla modernizzazione degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi finanziarie e assicurative, consultabile sul sito internet: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/mo dernising_VAT_de.pdf.