Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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Ci si chiede quindi se in caso utilizzazione privata di un locale di abitazione debba essere imposto anche il valore locativo proprio. Il gruppo di lavoro Peter Spori definisce contraria al sistema una simile imposizione del valore locativo proprio. L’imposizione di una cifra d’affari fittizia con sé stessi viola il sistema dell’IVA249. Per motivi di parità di trattamento non si riesce però a evitare di porre fiscalmente sullo stesso piano il locatario e il proprietario di un locale abitativo utilizzato in proprio. Dove si situa la differenza di onere se si rinuncia all’imposizione del valore locativo proprio? Nel caso dei locatari la totalità della pigione sarebbe gravata dall’imposta, mentre nel caso dei proprietari si tratterebbe unicamente dell’IVA che grava sugli investimenti e sui costi accessori. L’equiparazione può di massima essere effettuata in due diversi modi:
Variante 1: l’equiparazione può essere realizzata tramite l’IVA se i valori loca-
tivi propri della proprietà di abitazione utilizzata in proprio sono imposti in modo analogo alle locazioni a titolo oneroso (assoggettamento di tutti i proprietari di abitazione come soggetti fiscali, a prescindere dall’entità del valore locativo proprio);
Variante 2: esiste anche la possibilità di realizzare l’equiparazione tramite le
imposte dirette, concretamente tramite l’imposta federale diretta. In questo caso si può rinunciare ad assoggettare tutti i proprietari come soggetti fiscali IVA. Esistono due possibilità per compensare in ambito di imposta sul valore aggiunto i proprietari di abitazioni e i locatari tramite l’imposta federale diretta:
• Nel caso della variante 2.1 i proprietari che abitano in abita-
zioni proprie devono procedere a un supplemento di imposta.
Tale supplemento è calcolato teoricamente moltiplicando l’aliquota di IVA con la differenza tra il valore locativo proprio e la media a lungo termine delle spese gravate d’imposta precedente. Ai proprietari che abitano in abitazioni proprie deve inoltre essere concessa la deduzione retroattiva delle imposte precedenti (sgravio fiscale successivo). Per il tramite di questi provvedimenti i proprietari di abitazioni sono fiscalmente gravati in una misura che si approssima a quella dei locatari per effetto dell’IVA loro trasferita dai locatori.
• Nel caso della variante 2.2 i locatari possono effettuare una deduzione fiscale a titolo di compensazione dell’onere di IVA sulla locazione. La deduzione è però ammessa soltanto in misura pari alla differenza tra l’IVA sulla locazione e l’imposta precedente sugli investimenti e le spese di esercizio del locatore. I locatari e i proprietari che abitano in abitazioni proprie sono quindi colpiti unicamente sotto forma di tassa occulta.
Nell’intento di una semplicità di utilizzazione il supplemento o la deduzione di imposta devono avere la forma di un importo forfetario obbligatorio (eventualmente scalare).
249 Rapporto Spori, pag. 22, n. 4.5.2, primo capoverso.