Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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che ne derivano. Chi diviene contribuente per il fatto di questa possibilità di riforma può inoltre effettuare la deduzione retroattiva dell’imposta su questi immobili (sgravio fiscale successivo).

b) Ripercussioni sull’economia

Un’estensione della cerchia delle prestazioni imponibili rispetto a quelle escluse dall’imposta va di massima giudicata positivamente sia dal profilo della tecnica fiscale, sia da quello economico se è valida in ogni caso, come nel quadro di questa possibilità di riforma. Nel corso di una fase di transizione ci si devono aspettare difficoltà di trasferimento dell’IVA in tutti i contratti di locazione esistenti. Non è realistica né opportuna una soluzione legislativa che consenta il trasferimento integrale dell’IVA che sarà dovuta d’ora in poi, senza tenere conto del vantaggio dello sgravio fiscale successivo e della piena deducibilità futura dell’imposta precedente. La conseguenza della possibilità di deduzione integrale dell’imposta precedente è che il fisco deve compartecipare al rischio in caso di investimenti sbagliati. L’attenuazione dei rischi che ne è vincolata è accettabile nella misura in cui anche il fisco può partecipare agli utili (maggiori redditi locativi e/o minori costi rispetto alle aspettative).

c) Importanza per i consumatori

Un onere supplementare di IVA sussiste presso il locatario pure quando il locatore trasmette il vantaggio della deduzione dell’imposta precedente al suo locatario. Anche nel sistema attuale delle pigioni comprensive dei costi l’IVA costituisce un onere che il locatore può trasferire sul locatario se il contratto non prevede espressamente una diversa regolamentazione. Ciò determina un rincaro delle pigioni e quindi un aumento dei prezzi al consumo. Il supplemento di IVA ricade sul margine e su tutti i costi senza IVA che sono insorti al locatore (come p.es. gli interessi e gli emolumenti assicurativi) e dovrebbe provocare un aumento delle pigioni stimato nell’1–2 percento nel quadro delle attuali aliquote di IVA. L’influsso sull’indice dei prezzi al consumo dovrebbe quindi essere percettibile.

d) Confronto con l’UE

Il catalogo delle eccezioni all’imposta dell’articolo 18 LIVA ricopre in ampia misura quello delle eccezioni all’imposta della Sesta Direttiva CE (art. 13). La vendita, la locazione e l’affitto di immobili vi sono parimenti esclusi dall’imposta. Gli Stati membri possono però prevedere una possibilità di opzione per queste prestazioni. Diversamente dalla legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, conformemente alla giurisprudenza dell’UE250 non è possibile un’opzione separata per l’edificio / il suolo; in altri termini in caso di fornitura dell’immobile unitamente al relativo suolo l’opzione dell’edificio e del suolo deve essere esercitata congiuntamente (l’edificio e il relativo fondo e suolo sono considerati un’unità).

Nell’ambito delle sue trattative di adesione all’UE l’Austria ha ottenuto l’autorizzazione di scostarsi della Sesta Direttiva CE e di imporre le locazioni di appartamenti. La legislazione austriaca non prevede però una compensazione con i proprietari privati di immobili; pertanto anche in Austria il valore locativo proprio non è imposto.

250 Corte europea di giustizia, sentenza dell’8.6.2000 - Rs. C-400/98, UR 2000, 336.