Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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tuttavia anche ripercuotersi negativamente sui contribuenti, dato che eventuali correzioni (ad es. una deduzione dell'imposta precedente dimenticata) possono essere fatte valere unicamente entro il termine di prescrizione abbreviato.
b) Ripercussioni sull’economia
Non si prevedono sensibili ripercussioni economiche.
c) Importanza per i consumatori
Dato che si tratta di disposizioni di diritto procedurale, non ci si attendono ripercussioni sui consumatori.
d) Confronto con l'UE
La Sesta Direttiva CE non si pronuncia su questioni procedurali, ma le lascia alle leggi sulla cifra d'affari dei singoli Stati membri.
In Germania si distingue tra la prescrizione d’accertamento e quella di pagamento. Il termine d’accertamento ammonta a quattro anni per l'imposta sulla cifra d'affari (§ 169 cpv. 2 D-AO). Esso decorre dalla fine dell'anno civile nel quale l'imposta è sorta (§ 170 cpv. 1 D-AO), ma può essere prorogato tramite la sospensione ai sensi del § 170 cpv. 2 D-AO e la sospensione ai sensi del § 171 D-AO. Così, ad esempio, in caso di impugnazione della decisione di tassazione mediante reclamo o azione legale il termine di accertamento non decorre finché non è emanata una decisione definitiva sul rimedio giuridico, anche se il rimedio giuridico è deposto unicamente dopo il decorso del termine d’accertamento (§ 171 cpv. 3a D-AO).
La prescrizione di pagamento per pretese derivanti dal rapporto di debito fiscale ammonta a cinque anni (§ 228 D-AO). Essa decorre dalla fine dell'anno civile in cui la pretesa è diventata esigibile. La prescrizione non decorre tuttavia prima della fine dell'anno in cui l’accertamento della pretesa derivante dal rapporto di debito fiscale, la sua soppressione, la sua modifica o rettifica sono divenuti definitivi. La prescrizione di pagamento può essere interrotta tramite rivendicazione scritta del diritto, proroga di pagamento, dilazione, provvedimenti esecutivi eccetera. Con la fine dell'anno civile in cui termina l'interruzione, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione (§ 231 cpv. 3 D-AO). Nel diritto tedesco manca un termine di prescrizione assoluta.
In Austria il termine d’accertamento dell'imposta sulla cifra d'affari è di cinque anni (§ 207 Ö-BAO). Il termine di prescrizione è interrotto da ogni atto ufficiale riconoscibile dall'esterno intrapreso dalle autorità per rivendicare il diritto al tributo o per determinare le persone soggette all’obbligo di pagare l’imposta. Il diritto all’accertamento di un tributo si prescrive tuttavia entro dieci anni al massimo dalla nascita del diritto al tributo (§ 209 cpv. 1 e 3 Ö-BAO). La prescrizione di pagamento avviene entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui il tributo è divenuto esigibile, tuttavia in nessun caso prima della prescrizione del diritto all’accertamento del tributo (§ 238 cpv. 1 Ö-BAO. È possibile interrompere la prescrizione (§ 238 cpv. 2 Ö-BAO).