Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 290Fedlex · Rapporto esplicativo
e) Ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione
Il passaggio al sistema generale di notifica proposto non dovrebbe avere di per sé ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione rispetto alla regola attuale (indicazione dell'imposta e deduzione dell'imposta precedente). Dato però che già l'attuale procedura di notifica ha consentito in una certa misura di evitare una riduzione del gettito fiscale (nessun versamento di crediti d'imposta precedente ai quali non si contrappone un corrispondente ricavo dell’IVA), si può presumere che in caso di estensione della procedura di notifica anche questo effetto acquisterebbe rilievo e ci si potrebbe attendere quindi un certo aumento delle entrate della Confederazione. Non è tuttavia chiara l’entità delle perdite che la Confederazione potrebbe subire a livello di cifra d'affari a seguito di un impiego abusivo della procedura.
f) Redditività di riscossione (amministrazione)
Il cambiamento di sistema proposto implicherebbe la realizzazione di un'infrastruttura informatica molto costosa e l’adeguamento delle risorse di personale per la gestione della banca dati online. Attualmente non è possibile stimare se il funzionamento di un sistema di questo tipo richiederebbe maggiori o minori risorse di personale rispetto all'attuale attività di revisione ad esso comparabile. Se si considera che l'Amministrazione competente per l’imposta in Svizzera è localmente centralizzata e dispone già adesso di ampi dati di base dei contribuenti, alcune condizioni fondamentali per creare l'infrastruttura informatica necessaria per questo sistema sarebbero già esistenti.
L'introduzione di un sistema generale di notifica avrebbe anche delle particolari ripercussioni sulla sistematica del sistema fiscale, perché un sistema di questo tipo non sarebbe compatibile – come già menzionato alla lettera a – con il metodo di rendiconto secondo le aliquote saldo (che tiene già conto dell’imposta precedente). Se infatti un contribuente che allestisce il rendiconto secondo le aliquote saldo ottenesse in qualità di destinatario della prestazione una parte delle prestazioni preliminari nel sistema di notifica – e quindi senza imposta – da un prestatore che conteggia l’imposta con il metodo effettivo, gli sarebbe computata forfettariamente una un’imposta precedente eccessiva. Se per contro egli dichiarasse all'AFC una parte delle prestazioni con il sistema di notifica, con l'imposizione secondo le aliquote saldo delle operazioni rimanenti non gli sarebbe più computata forfettariamente l'intera imposta precedente; di conseguenza, le prestazioni sarebbero gravate di una tassa occulta, ma il destinatario della prestazione che conteggia l’imposta con il metodo effettivo non potrebbe effettuare anche la deduzione dell'imposta precedente. In conclusione l'applicazione parallela del metodo delle aliquote saldo e del sistema di notifica, dunque in entrambe le costellazioni, determinerebbe si scarterebbe dalla situazione esistente senza sistema di notifica. Pertanto i contribuenti che allestiscono il rendiconto secondo le aliquote saldo non potrebbero essere integrati nel sistema di notifica né come prestatori né come destinatari di prestazioni.
Naturalmente si potrebbe considerare se e come gli scostamenti menzionati possano essere compensati tramite un corrispondente meccanismo di correzione. Eventualmente le relative correzioni potrebbero essere effettuate nella procedura di dichiarazione: il destinatario delle prestazioni che allestisce il rendiconto secondo le aliquote saldo dovrebbe imporre l’ottenimento sgravato d’imposta (analogamente all'ottenimento di una prestazione di servizi dall'estero). A queste condizioni i contribuenti che conteggiano l’imposta con le aliquote saldo potrebbero essere integrati nel si-