Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 289Fedlex · Rapporto esplicativo
Esiste un'esenzione d'imposta per le cosiddette forniture intracomunitarie dell’Unione Europea, in conformità della normativa sui mercati interni introdotta al 1° gennaio 1993, per determinate forniture di beni che un contribuente dello Stato membro A esegue all’acquirente contribuente nello Stato membro B282. Il prestatore può scegliere se applicare o no questa regolamentazione. Per l'effettuazione di tali forniture senza imposta tra i contribuenti nell'UE gli occorre un numero d'identificazione dell'imposta sulla cifra d'affari283. Tale numero è in sostanza automaticamente assegnato ai contribuenti dall'Ufficio delle finanze (sempreché questi non rientrino in una regolamentazione d'eccezione come i contribuenti per i quali vige la regolamentazione per le piccole imprese). Il numero d’identificazione costituisce un indizio che il suo possessore è un imprenditore. La verifica di questi numeri avviene nell'ambito di una cosiddetta procedura di omologazione. Presso il CLO (Central Liaison Office) è possibile accertare gratuitamente la validità del numero d’identificazione, che deve essere comunicato da entrambe le parti. Se l’esito della verifica è positivo, il prestatore può fare appello al principio della tutela della fiducia.
In nessun Paese dell'UE esiste un sistema generale di notifica per tutte le prestazioni tra contribuenti come quello proposto in questa sede. Negli ultimi anni si è tuttavia discusso soprattutto in Germania della possibilità di introdurre altre forme di riscossione dell’imposta e di rendiconto (ad es. il sistema reverse charge con r-check e l'imposizione generale effettiva con una procedura di controllo del cosiddetto cross check). Il sistema reverse charge con r-check (attualmente privilegiato) prevede il trasferimento del debito fiscale per le operazioni tra imprese al destinatario della prestazione, e precisamente a partire da un importo fatturato di 5 000 euro (limite minimo). Si rinuncerebbe dunque a imporre le operazioni presso il prestatore. L'autorizzazione ad adottare questo sistema sarebbe rilasciata all'impresa (contribuente) dall'amministrazione delle finanze tramite attribuzione di un cosiddetto numero R. Le imprese autorizzate dovrebbero impiegarlo al momento dell’ottenimento di una prestazione presso il prestatore, che a sua volta dovrebbe verificare l'esattezza del numero R con l'ausilio di una banca dati tenuta dall'Amministrazione delle finanze. Il prestatore dovrebbe inoltre notificare elettronicamente le singole operazioni imponibili secondo la procedura di riverse charge. Inoltre, queste operazioni (operazioni
r) dovrebbero essere dichiarate nelle notifiche preliminari dell'imposta sulla cifra d'affari come importi separati (operazioni a monte e a valle). Con la decisione del 19 luglio 2006 la Commissione dell'UE ha tuttavia respinto la richiesta della Germania di ottenere l'autorizzazione ad introdurre una procedura di reverse charge di questo tipo (ai sensi di una misura speciale).
Nello spazio dell'UE proposte di questo tipo sono fatte con l'intento di ridurre il rischio di frode. L'obiettivo di introdurre una semplificazione ha solo un ruolo sussidiario. Anche se negli Stati dell'UE la proposta di introdurre una regolamentazione come quella del sistema di notifica proposto in questa sede sembra poco realizzabile a causa della necessità dell'unanimità di tutti i ministri delle finanze, la Svizzera potrebbe farlo proprio grazie al fatto di non far parte dell'UE.
282 Cfr. al riguardo art. 28a segg. della Sesta Direttiva CE nonché § 4 n. 1 lett. b, § 14a paragrafo 3 e § 18a segg. D-UStG così come in particolare art. 21 cpv. 3 e art. 28 dell'allegato “mercato interno” all'Ö-UstG.
283 Numero di registro IVA, cfr. art. 22 cpv. 1 lett. c - e nella versione dell'art. 28h della Sesta Direttiva CE.