Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 294Fedlex · Rapporto esplicativo

Nel 2005 sono stati contabilizzati conti complementari dell'importo di 1 128 milioni di franchi, di cui 518 milioni di franchi sono stati emessi in occasione dei circa 9 000 controlli esterni. Nello stesso periodo sono state contabilizzate note di credito per 442 milioni di franchi, di cui circa 56 milioni di franchi sono stati emessi in occasione di controlli esterni. Nel 2006 (stato: fine agosto) i valori dei conti complementari e delle note di credito provenienti da controlli esterni sono nettamente inferiori (178 milioni risp. 30 milioni di franchi).

Occorre osservare che – eccettuati i 518 milioni di franchi di addebiti d’imposta in occasione dei controlli sul posto – la maggioranza degli addebiti ha interessato l'anno in corso o quello precedente, mentre gli addebiti provenienti dai controlli esterni sono ripartiti più o meno regolarmente sui cinque anni controllati.

Un'abbreviazione del termine di prescrizione a tre anni comporterebbe una riduzione delle entrate provenienti dai controlli esterni, il cui importo oscillerebbe fortemente da un anno all'altro. Sulla base delle cifre dei controlli effettuati nel 2005 l'abbreviazione del termine di prescrizione a tre anni causerebbe una riduzione delle entrate di 150 - 200 milioni annui. Le minori entrate nell’ambito dei conti complementari emessi internamente dovrebbe aggirarsi sulla decina di milioni. D'altra parte in occasione dei controlli esterni dovrebbero essere emesse anche meno note di credito con ripercussioni positive sulle entrate fiscali della Confederazione.

f) Redditività di riscossione (amministrazione)

Attualmente sono impiegati mediamente circa 3,5 giorni per un controllo esterno (inclusi preparazione e successivo disbrigo). Al momento, in caso di verifica interna dei rendiconti da parte della Divisione Riscossione sono considerati e corretti soprattutto punti dell’anno in corso o al massimo dell'anno precedente. Se si accerta che determinati errori sono stati compiuti nell'arco di tutto il periodo, si procede al controllo e alla correzione di tutto il periodo.

L'abbreviazione del termine di prescrizione a tre anni ridurrebbe solo di poco il tempo medio di controllo. Infatti, di solito i contribuenti fanno errori sistematici in tutti gli anni e l'accertamento della correzione, una volta constatato l'errore, non è oneroso. Inoltre, in determinati punti sono effettuate ripartizioni, in questi casi un'abbreviazione del termine di prescrizione non determina nessun risparmio temporale. Nel rilevamento delle cifre – tre anni invece di cinque – si risparmierebbe del tempo. Per la Divisione Riscossione l'abbreviazione del termine di prescrizione non porterebbe guadagni di tempo, ma non causerebbe neanche oneri maggiori.

7.5 Abbreviazione del termine di conservazione dei giustificativi

7.5.1 Situazione iniziale

L'articolo 58 capoverso 2 della vigente LIVA stabilisce che: "Il contribuente deve conservare debitamente per dieci anni i suoi libri contabili, i giustificativi, le carte d’affari e altri documenti. È fatto salvo l’articolo 962 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni. I giustificativi relativi ai beni immobiliari devono invece essere conservati durante venti anni. Se allo scadere del termine di conservazione il credito fiscale a cui si riferiscono i libri contabili, i giustificativi, le carte d’affari e gli altri