Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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prassi nei singoli Paesi non è uniforme. Ponderando maggiormente il primo aspetto risulta che il fisco deve approntare le risorse per attuare l’imposizione della produzione in proprio. Per contro, una maggiore ponderazione del secondo aspetto (compresi i costi dell’imposizione), la produzione in proprio rimane esente da imposta. Per decidere quale sia l’aspetto preponderante è stato proposto di basarsi sull’esistenza di un mercato sul quale è possibile procurarsi il bene. Nell’affermativa, la produzione in proprio dovrebbe essere imposta, altrimenti non essere imposta.
3. Violazione del principio del luogo del destinatario: l’esenzione impropria viola il principio del luogo del destinatario. Secondo il principio del luogo del destinatario, l’IVA non deve gravare le esportazioni nel luogo del prestatore, ossia nel Paese d’esportazione, ma essere prelevata presso il destinatario, ossia nel Paese d’importazione alle condizioni ivi applicate. Il principio del luogo del destinatario non origina distorsioni e garantisce una produzione efficiente nel contesto internazionale. Per le merci l’imposizione è applicabile direttamente dall’autorità doganale al valico del confine. Per contro, l’imposizione degli ottenimenti di prestazioni di servizi dall’estero diventa più difficile quando i destinatari sono direttamente le economie domestiche.
L’esenzione impropria concerne soprattutto le prestazioni di servizi. Esistono due possibilità di strutturare l’esenzione impropria. In Svizzera l’esenzione impropria concerne tutte le cifre d’affari di questo genere delle imprese, indipendentemente dalla loro realizzazione in Svizzera o all’estero. Dal canto suo, la Sesta Direttiva offre all’impresa che esegue prestazioni di servizi finanziarie escluse dall’imposta a clienti di Paesi che non sono membri dell’UE la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta precedente pagata, proporzionalmente alla quota gravante queste esportazioni.
In Svizzera i beni esclusi dall’imposta sono dunque colpiti dalla tassa occulta quando sono esportati, mentre non lo sono nell’UE quando sono esportati in un Paese che non è membro dell’UE e quando il Paese dell’UE utilizza la possibilità offerta dalla Sesta Direttiva UE. Gli acquirenti di prestazioni finanziarie escluse dall’imposta in Svizzera potrebbe quindi essere incentivati a sostituire le offerte escluse dall’imposta di prestatori svizzeri con prestazioni finanziarie esentate de facto provenienti da Paesi membri dell’UE.
Di maggior effetto sono però le ripercussioni dell’esenzione impropria sulle fasi precedenti della catena di produzione di valore aggiunto. Esse determinano un rincaro delle esportazioni – quando sono prodotte con beni preliminari esclusi dall’imposta oppure con beni di input, prodotti a loro volta con beni preliminari esclusi dall’imposta. Questo secondo effetto esiste a prescindere dal fatto che venga concessa o meno la deduzione dell’imposta precedente per i beni di esportazione esclusi dall’imposta. Anche in questo caso, gli acquirenti di beni input esclusi dall’imposta in Svizzera sono interessati a sostituirli con beni in importazione esenti de facto, sempre che siano disponibili.
4. Problemi in casi di utilizzazione mista: sorgono complicazioni quando le imprese eseguono prestazioni imponibili e prestazioni escluse dall’imposta. L’imposta precedente pagata deve essere ripartita proporzionalmente sulle attività imponibili e sulle attività escluse dall’imposta. La deduzione dell’imposta precedente viene successivamente ridotta in corrispondenza alla quota di attività escluse dall’imposta. In questo contesto si parla di cosiddetta doppia utilizzazio-