Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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te; in questo senso anche la preparazione o la conclusione dell’attività economica rientrano nel ciclo di vita dell’impresa. Le disposizioni degli articoli 27 capoverso 2 e 29bisLIVA divengono pertanto superflue. L’attività dell’impresa deve però essere durevole, ossia deve essere orientata in modo che le entrate siano conseguite sull’arco di una certa durata. Il mero acquisto di partecipazioni ad altre imprese non costituisce ad esempio un’utilizzazione di un bene in vista del conseguimento durevole di entrate perché un eventuale dividendo – inteso come risultato di questa partecipazione – costituisce unicamente il frutto del mero possesso di questo bene. Neppure la vendita di un’automobile da parte di una persona privata costituisce un’attività imprenditoriale.

Si deve inoltre trattare di un’attività economica, ossia di produzione o di commercio di beni o di prestazioni di servizi destinati allo scambio sul mercato o al consumo personale. L’attività deve peraltro essere svolta a titolo indipendente. I beneficiari di salari e di stipendi vincolati a un datore di lavoro da un contratto e che si trovano con esso in un rapporto di subordinazione non possono essere contribuenti all’imposta sul valore aggiunto per la loro attività. Le indennità come gli onorari dei consigli di amministrazione e di fondazione, le indennità delle autorità o il soldo non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

L’unità economica svolge l’attività in nome proprio. Ne risulta chiaramente che un gruppo di imprese non costituisce un’impresa, ma che il gruppo è composto da diverse imprese.

La lettera g riprende la definizione di «controprestazione» di cui all’articolo 33 capoverso 2 LIVA. La controprestazione non è unicamente la condizione necessaria all’esistenza di uno scambio di prestazioni, bensì costituisce pure la base di calcolo dell’imposta sul valore aggiunto. Affinché vi sia uno scambio di prestazioni deve esservi, fra prestazione e controprestazione, uno stretto rapporto economico. Per determinare la base di calcolo, cioè l’entità della controprestazione, bisogna basarsi su quanto spende il destinatario della prestazione e non su quanto riceve il prestatore. In fin dei conti, determinante per il calcolo dell’imposta è quindi l’intera controprestazione che il destinatario della prestazione, o chi per esso, deve versare al cocontraente. Nel caso delle prestazioni effettuate a terzi prossimi occorre basarsi sul principio del confronto con terzi («dealing at arm’s length»), come ad esempio anche nel caso dell’imposta federale diretta. La disposizione secondo la quale i doni sono assimilati ad una controprestazione quando possono essere attribuiti direttamente alle singole operazioni del beneficiario non è stata ripresa in quanto questa formulazione è di per sé errata. Un dono è precisamente caratterizzato dal fatto che ha luogo senza una prestazione concreta e diretta in contropartita. La controprestazione concerne unicamente quanto avviene nell’ambito di uno scambio di prestazioni. Si può parlare di controprestazione solo quando il beneficiario del “dono” esegue una prestazione al fine di ottenere una prestazione in contropartita. Per definizione in questo caso non si tratta di un dono. A queste condizioni, i versamenti degli sponsor per prestazioni pubblicitarie sono controprestazioni imponibili.

La lettera h definisce in maniera generale e astratta che i flussi di mezzi finanziari al di fuori del campo d’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, non costituiscono una controprestazione ai sensi della lettera g. Gli importi considerati come non facenti parte della controprestazione non sono considerati come remunerazione di una prestazione, ma rappresentano dei ricavi irrilevanti in ambito IVA. Infine, le non controprestazioni sono elencate, in modo non esaustivo, in sette numeri.