Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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Lettera h numero 1: i conferimenti alle imprese devono essere intesi in senso lato. Rientrano ad esempio in questo ambito i contributi dei soci, ossia in particolare i conferimenti di capitale, gli aggi, i sussidi e i contributi a fondo perso, le rinunce ai crediti e le postergazioni a un grado inferiore nel contesto di mutui, le rinunce a interessi e le riduzioni di interessi sui mutui concessi e la concessione di diritti di costruzione con interesse o a interesse ridotto, eseguiti alla società dai soci che vi partecipano direttamente. Possono altresì rientrare in questo ambito i conferimenti alle ditte individuali e alle società di persone, nonché i contributi ad altre forme societarie. Già dalla definizione di prestazione scaturisce che questi conferimenti non possono sottostare all’imposta sul valore aggiunto. Non ne fanno però parte i contributi di terzi che non partecipano all’impresa. In questo caso si tratta di doni o di sussidi.

Lettera h numero 5: essa corrisponde all’articolo 33 capoverso 6 lettera a LIVA, ma non viene più limitata ai soli contributi per compiti di diritto pubblico. Vi è partita di giro quando il contribuente che incassa e paga gli importi agisce, nell’ambito del traffico dei pagamenti, unicamente quale mediatore senza avere egli stesso un diritto su questi importi nei confronti del prestatore e senza nemmeno avere un obbligo verso il destinatario. Non deve perciò esistere nessun rapporto giuridico diretto fra il contribuente, tramite il quale transitano gli importi, e la persona o l’ente che riceve detti importi. A differenza dell’ordinamento in materia di rappresentanza fissata dall’art. 17 D-LIVA, non è richiesto che l’operazione sia effettuata espressamente in nome e per conto di terzi. Gli importi sono considerati come non facenti parte della controprestazione a condizione che essi siano indicati separatamente e al loro valore effettivo nei confronti del destinatario della prestazione. A titolo di esempio possono essere citati le tasse per il collaudo e per la licenza di circolazione che il garagista anticipa per i suoi clienti, le tasse del registro fondiario e del registro di commercio, le tasse di organizzazione e le spese di giustizia che l’avvocato anticipa per i suoi clienti, ma pure le tasse di soggiorno dovute dai vacanzieri che l’albergatore incassa e versa al comune.

Lettera h numero 6: questo numero deve garantire che i fondi che non sono versati per una prestazione concreta, bensì quale compensazione per costi diversi “da ridistribuire” in seno ad un settore, non siano gravati due volte dall’imposta sul valore aggiunto. Di norma tale compensazione di costi è assicurata da un’unita organizzativa, spesso un fondo, costituita dalle parti. Vi sono numerose unità organizzative di compensazione dei costi. Si possono citare per esempio i fondi che gestiscono le tasse di smaltimento anticipata sulle pile o le tasse per il recupero degli elettrodomestici. La legge sull’energia (LEne; RS 730.0) sancisce all’articolo 7 che le aziende incaricate dell’approvvigionamento pubblico in energia devono accettare l’energia in eccesso prodotta regolarmente e secondo le circostanze, ad un prezzo superiore a quello di mercato. I costi supplementari che ne risultano vengono trasferiti tramite un’unità organizzativa di compensazione indipendente alle aziende, le quali le trasferiscono, di norma, sui consumatori finali. Il pagamento compensativo, effettuato da un fondo, rappresenta presso il destinatario un complemento di prezzo che deve essere, per principio, imposto da quest’ultimo all’aliquota 7,6% quale controprestazione. Ne consegue che lo stesso sostrato fiscale soggiace due volte all’imposta sul valore aggiunto, in quanto già al momento del suo prelievo presso il consumatore, il pagamento compensativo è fatturato con IVA. La revisione totale della legge sull’imposta sul valore aggiunto ha quale scopo, tra l’altro, di eliminare in ampia misura la tassa occulta. La prevista modifica corrisponde a questo obiettivo. Qualificando i pagamenti compensativi quali non controprestazioni, ciò che non implica più