Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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una riduzione della deduzione dell’imposta precedente, il sostrato fiscale è nuovamente imposto un’unica volta all’imposta sul valore aggiunto.
Lettera h numero 7: le imposte citate devono essere indicate separatamente. Siccome queste imposte, che in virtù dell’articolo 2 capoverso 2 D-LIVA possono ancora essere riscosse parallelamente all’imposta sul valore aggiunto, sono considerate come non controprestazione, è possibile evitare che l’imposta sul valore aggiunto venga riscossa su queste tasse e quindi che venga ancora prelevata un’imposta sull’imposta.
Lettera i: anche la fattura svolge un ruolo importante in ambito di legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto. È il motivo per il quale questo concetto viene definito. Nella fattura viene conteggiata la controprestazione corrispondente per una prestazione effettuata a un terzo. Poco importa come il documento sia designato. Così facendo sono equiparati alle fatture anche gli accrediti e gli altri documenti che sostituiscono le fatture nelle relazioni commerciali. Se contengono le indicazioni richieste dall’articolo 58 D-LIVA, le fatture sono considerate conformi nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto e sono accettate in ogni caso come comprova di fattispecie che riducono o aumentano l’imposta (cfr. art. 7 D-LIVA).
Lettera j: il periodo fiscale corrisponde al periodo per il quale l’imposta è riscossa. La sua durata è in genere di un anno sia per l’imposta riscossa sulle operazioni realizzate sul territorio svizzero sia per l’ottenimento di prestazioni ed è identica per tutti i contribuenti. Conformemente all’articolo 56 capoverso 1 D-LIVA, il contribuente può scegliere come periodo fiscale l’anno civile o l’anno commerciale per l’imposta riscossa sulle operazioni realizzate sul territorio svizzero. L’imposta sulle importazioni non prevede alcun periodo fiscale perché in questo caso il debito fiscale nasce ed è esigibile di massima all’atto dell’importazione dei beni. Nel periodo fiscale, il contribuente deve conteggiare regolarmente l’imposta sul valore aggiunto. La durata del periodo fiscale è variabile e dipende dal metodo utilizzato dal contribuente, secondo il metodo effettivo o con metodo dell’aliquota saldo (v. art. 56 cpv. 2 D-LIVA).
Lettere k, l, m: nel progetto di legge, i documenti doganali d’importazione e d’esportazione vengono più volte menzionati ed è per questo che questi concetti sono descritti in modo chiaro. Beni che entrano nel circuito economico in Svizzera e nel Liechtenstein vengono collocati sotto libera circolazione doganale. Ricevono perciò lo statuto di beni indigeni e se ne può disporre liberamente sul territorio svizzero. Diversamente, il documento d’esportazione attesta che un bene ha lasciato la libera circolazione sul territorio svizzero in quanto è stato esportato verso un territorio doganale estero. Sia il documento d’importazione sia quello d’esportazione sono regolati dalla legislazione doganale. Nel diritto dell’imposta sul valore aggiunto questi documenti non subordinano alcuna conseguenza diretta, tuttavia il contribuente può utilizzarli per documentare o far valere l’esistenza di elementi che possono ridurre l’onere fiscale, quale l’esenzione propriamente detta o la pretesa alla deduzione dell’imposta precedente.
Lettera n: Nella misura in cui utilizza beni e prestazioni di servizi allo scopo di eseguire prestazioni imponibili, il contribuente è autorizzato a dedurre gli importi di imposta fatturatigli da altri contribuenti per prestazioni che aveva versato all’importazione dei beni o aveva dichiarato nei suoi rendiconti a titolo di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero. Il sistema della deduzione dell’imposta precedente è un elemento fondamentale dell’imposta sul valore aggiun-