Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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Tribunale federale, deve essere conclusa sull’arco di dieci anni (procedura davanti il TF inclusa), perché altrimenti la tassazione non è più possibile. In tutti i casi il credito fiscale si prescrive in dieci anni dopo la sua nascita e non è più esigibile dall’AFC. L’AFC sarà pertanto costretta ad emanare il più celermente possibile le sue prime decisioni e decisione su reclamo.
Art. 31 Prescrizione della riscossione dell’imposta
La presente disposizione è nuova. La prescrizione della riscossione dell’imposta non era finora esplicitamente regolata nella legge, ma era integrata implicitamente nell’articolo 49 LIVA. Questa nuova articolazione autonoma contribuisce a maggior chiarezza e comprensibilità. Con la riduzione della prescrizione della riscossione dell’imposta a 10 anni (cfr. art. 30 D- LIVA), è accentuato il problema dell’impossibilità di reclamare il pagamento del credito fiscale fissato e cresciuto in giudicato, se nel frattempo la prescrizione è giunta a scadenza del termine. Ciò causerebbe risultati sfavorevoli con conseguenze discriminatorie per i contribuenti che pagano correttamente e puntualmente l’imposta all’AFC. La prescrizione della riscossione dell’imposta non contraddice inoltre il postulato del miglioramento della sicurezza giuridica, considerato che è unicamente per mezzo dell’avvenuto giudicato della tassazione che si ottiene chiarezza giuridica.
Capoverso 1: d’ora in poi la prescrizione della tassazione dovrà essere distinta dalla prescrizione della riscossione, ossia il termine entro il quale l’AFC può far valere i suoi crediti fiscali nei confronti del contribuente. Sebbene la durata della prescrizione della tassazione sia stata ridotta di un terzo, a 10 anni, la riscossione degli importi dovuti (ad avvenuto giudicato della loro tassazione nel quadro di una procedura) deve rimanere possibile e non deve essere impedita dal protrarsi nel tempo del pagamento. L’esecuzione coatta può protrarsi nel tempo, ad esempio nel caso della procedura di ricorso ai sensi degli articoli 17 segg. LEF105 contro tutte le decisioni dell’ufficio di esecuzione, della procedura di rivendicazione ai sensi degli articoli 106 segg. LEF e della possibilità di differimento della realizzazione di cui all’articolo 123 LEF. D’altra parte occorre tenere conto del fatto che in casi motivati l’AFC può anche concedere agevolazioni di pagamento (piani di pagamento) ai contribuenti. La prescrizione della riscossione di crediti fiscali nell’ambito di una procedura di decisione comincia a correre dal momento in cui la determinazione di detti crediti fiscali è cresciuta in giudicato e dura cinque anni.
Capoversi 2 e 3: la prescrizione della riscossione prevede un’interruzione della prescrizione tramite atti di esazione e dilazione.
Capoversi 4 e 5: l’interruzione e la sospensione della prescrizione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento. Se per un credito fiscale è emesso un atto di carenza di beni, la prescrizione è disciplinata dalle relative disposizioni della LEF (art. 149a LEF), come nel caso di tutti gli altri crediti.
105 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), RS 281.1.