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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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Variante “Sanità”
Art. 15 Opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta
1
Su richiesta del contribuente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni autorizza l’imposizione volontaria di prestazioni escluse dall’imposta (opzione):
a. l’opzione per i numeri 6 – 9 dell’articolo 18 capoverso 1 vale per tutte le prestazioni secondo uno di questi numeri;
b. l’opzione per i numeri 3 – 5 dell’articolo 18 capoverso 1 vale senza il valore del terreno ed è possibile per qualsiasi rapporto contrattuale. L’opzione è esclusa se l’oggetto del contratto viene utilizzato dal destinatario esclusivamente per scopi privati.
2L’opzione per i numeri 1 e 2 dell’articolo 18 capoverso 1 è esclusa.
3L’opzione è possibile al più presto all’inizio del periodo di rendiconto nel quale viene inoltrata la richiesta e deve essere mantenuta per almeno cinque anni.
4
Al termine dell’opzione è fatta salva l’imposizione del consumo proprio secondo l’articolo 27.
5
L’Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere dal contribuente garanzie conformemente all’articolo 81 capoverso 6.
Art. 16 Prestazioni combinate Art. 16 Prestazioni combinate Art. 16 Prestazioni combinate
1Le prestazioni indipendenti l’una dall’altra sono di principio
trattate in modo indipendente.
2Più prestazioni imponibili indipendenti l’una dall’altra posso-
no essere trattate in modo unitario secondo la prestazione pre-
dominante se sono fornite a un prezzo complessivo e se la
prestazione predominante supera il 70 per cento della contro-
prestazione complessiva.
3Le prestazioni che dal profilo economico sono strettamente
legate e che si intrecciano al punto da dover essere considerate
come un tutto indivisibile valgono come operazione economica
unica e sono trattate secondo il carattere della prestazione glo-
bale.
4Gli imballaggi seguono il destino fiscale della prestazione
imballata. È fatto salvo l’articolo 3 lettera h numero 3.
Art. 17 Rappresentanza Art. 17 Rappresentanza Art. 17 Rappresentanza
1Se una persona agisce in nome e per conto di un rappresentato,
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto9