Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati

bili e contributi di diritto pubblico e contributi alla ricerca non sottoposti all’IVA. Nel modulo "2 aliquote" risultano inoltre ancora differenziazioni in relazione alle due aliquote d’imposta. È per di più presumibile che il maggior onere fiscale nel modulo "Aliquota unica" sia superiore a quello riprodotto nel rapporto; i partecipanti temono che, da ultimo, questo maggior onere sia posto principalmente a carico della Confederazione e dei Cantoni, nelle loro funzioni di enti responsabili o erogatori di sussidi alle università. In conclusione, questa soluzione causa una ridistribuzione fra casse pubbliche, senza peraltro generare un valore aggiunto.

L’Université de Lausanne (266) osserva inoltre che le istituzioni di formazione, nei moduli "Aliquota unica" o "2 aliquote" sono doppiamente svantaggiate, se la ricezione di sussidi e di altri contributi di diritto pubblico rende in ogni caso necessaria una riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Dette istituzioni dovrebbero dichiarare l’imposta precedente e contemporaneamente subire elevate riduzioni di imposta precedente. C’è da attendersi un corrispondente rincaro delle prestazioni di formazione.

3.1.2.16 Cultura

Nel settore culturale, i moduli "Aliquota unica" e "2 aliquote" sono respinti praticamente da tutti i consultati, mentre il modulo "Legge fiscale" è accolto con determinate riserve.

Le ragioni di questa presa di posizione sono dovute soprattutto al fatto che le conseguenze di una simile revisione sono finanziariamente insostenibili per gli operatori culturali e, a causa delle ardue condizioni di mercato, l’IVA può essere trasferita solo in minima parte sui consumatori finali. Oltre a ciò, gli svantaggi per gli ulteriori costi di riscossione e versamento dell’imposta, così come per il finanziamento dell’aliquota unica più bassa, a spese delle operazioni tuttora escluse dall’imposta, sarebbero insostenibili sul piano politico e sociale. È inoltre argomentato che l’imposizione delle prestazioni culturali lede i principi sanciti nell’articolo 2 capoverso 2 e nell’articolo 69 Cost., e che porta la Svizzera ad essere svantaggiata a causa delle odierne possibilità di mobilità transfrontaliera, in quanto i consumatori e acquirenti di prestazioni di servizi hanno la possibilità di beneficiare delle offerte all’estero, non gravate d’imposta e quindi a prezzi più vantaggiosi. Alcuni consultati affermano inoltre di non capire il motivo per cui il progetto di consultazione affronta l’opportunità di escludere la produzione naturale, mentre nel settore culturale e sportivo queste riflessioni sono totalmente inesistenti. Per di più, le regole delle eccezioni sono ormai accettate e non costituiscono più un problema. L’insorgere della tassa occulta è imputabile alle riduzioni d’imposta precedente in relazione ai sussidi, piuttosto che alle riduzioni dovute alla realizzazione d’operazioni escluse dall’imposta. Solamente l’Unione dei Teatri Svizzeri (134) e la Verband Schweizerischer Berufsorchester (522) sono solidali con il modulo "2 aliquote", nella misura in cui é autorizzata senza riduzioni la deduzione d’imposta precedente, in caso della ricezione di sussidi e contributi da mecenati. Ciò consente di affrontare le maggiori uscite supplementari e di conseguire lo scopo della revisione, la quale si prefigge di eliminare gli effetti negativi della tassa occulta.