Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

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3.2 Pareri in merito ai singoli articoli

3.2.1 Modulo "Legge fiscale"

Praticamente tutti i partecipanti alla consultazione sono del parere che la sistematica del progetto di revisione LIVA sia più chiara di quella della LIVA. Non condividono questo avviso sono Swiss Funds (112), la Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) così come Terre des hommes Svizzera (169). La Camera fiduciaria (172), pur notando alcuni apprezzati progressi, ritiene che ci siano ancora dei possibili miglioramenti. In particolare, la delimitazione fra diritto materiale e diritto procedurale non è logica e non apporta la dovuta chiarezza.

Anche il testo del progetto di revisione LIVA è giudicato chiaro dalla gran parte dei partecipanti alla consultazione. Non sono di questo avviso Swiss Banking (62), Swiss Funds (112), la Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152), l’Unione Svizzera degli installatori elettricisti (190) così come alcune organizzazioni del settore della sanità. Per la Camera fiduciaria (172) è importante l’utilizzo di una terminologia uniforme e chiara. A questo proposito, essa ha fatto parecchio proposte di miglioramento.

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e principi della legge

Il Cantone di BL (25) desidera cancellare dall’articolo 1 il riferimento alla trasferibilità dell’imposta, considerandolo un argomento disciplinato dall’autonomia privata e che esula dagli scopi dell’IVA. Oltre a ciò dev’essere esplicitamente menzionato il termine dell’imparzialità, secondo cui il contribuente, nel quadro della legge e in circostanze analoghe, dispone dei medesimi diritti di cui gode l’AFC.

Il PLR (47), l’UDC (55), Economiesuisse (68), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), Viscom (154), la Camera fiduciaria (172), Swiss Holdings (176), la Swiss Retail Federation (198) e altri partecipanti alla consultazione, provenienti dagli ambienti economici, considerano un’esigenza prevedere nell’articolo introduttivo il principio secondo il quale l’uso privato del patrimonio per fini di consumo é lo scopo e chiedono inoltre che tutte le disposizioni di legge, spiegazioni e commenti nei lavori preparatori tengano presente tale scopo. L’obiettivo della redditività di pagamento deve inoltre chiaramente prevalere rispetto all’obiettivo della redditività della riscossione.

Il PS (56) considera estremamente problematico il fatto che, nel rapporto del progetto in consultazione, le imprese non abbiano più il ruolo di contribuenti, ma abbiano il ruolo di incaricate o di uffici d’incasso. Il PS teme che i contribuenti possano esigere che l’AFC faccia una tassazione o che li versi delle provvigioni di riscossione. Nel sistema dell’IVA, il consumatore paga l’imposta ed è il valore aggiunto ad essere imponibile, ragion per cui l’impresa è e rimane contribuente IVA.

L’Unione svizzera delle arti e mestieri (65), il Centre Patronal (77), la Fédération des Entreprises Romandes (86), l’Associazione Svizzera delle sociétà di Leasing (141), l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155) e Gastrosuisse (181) si congratulano per l’esplicita precisazione della redditività di pagamento, come principio del diritto concernente l’IVA e linea direttiva per l’AFC. L’Associazione Svizzera delle società di Leasing (141) auspica inoltre che nel Messaggio venga inserito un chiaro