Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
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si dalle caratteristiche dell’UE, la quale si attiene in primo luogo alle cifre d’affari. Inoltre, nel progetto di legge il sostantivo "prestazione" non è utilizzato in modo conseguente.
La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102), la maggior parte dei cantoni e altri singoli partecipanti alla consultazione accolgono favorevolmente la definizione di prestazione, ossia dell’oggetto d’imposta, poiché consentirà di chiarire in modo notevolmente più semplice le numerose domande nell’ambito della rappresentanza e dell’attribuzione della controprestazione.
Il PLR (47), Economiesuisse (68), Viscom (154) e alcuni altri partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie economiche desiderano – contrariamente al progetto – rinunciare, nella definizione della prestazione, ad esigere l’effettivo versamento di una controprestazione. Gli stessi suggeriscono di limitarsi ad un’aspettativa di controprestazione, poiché, in tal modo è possibile garantire che anche le attività aziendali prive di riscontri finanziari valgono prestazioni e danno quindi diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
Lettera d
Le prese di posizione sulla definizione del termine di fornitura sono riassunte alla cifra 3.3.12 concernente l’adeguamento del termine "fornitura" al diritto dell’UE.
Lettera f
La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102), numerosi cantoni e Stadt Zürich (291) considerano discutibile l’introduzione del termine impresa, poiché nell’IVA l’assoggettamento prevale nella sua importanza rispetto alla caratteristica di impresa. È più semplice e più comprensibile incorporare nell’articolo 9 capoverso 1 gli elementi della lettera f. Ciò consente di rinunciare alla definizione di "impresa". Anche l’attuale articolo 21 LIVA, ormai convalidato, è strutturato in detto senso e si è dimostrato.
L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155) giudica necessaria un’interpretazione dell’impiego del termine "nachhaltig" tradotto con "duraturo", e suggerisce di qualificare come imprese tutte le attività commerciali o professionali, indipendentemente dalla realizzazione di entrate.
Lettera g
Il Cantone di BL (25) e la Camera fiduciaria (172) rivendicano una definizione della controprestazione fondata su ciò che il prestatore riceve per la sua operazione e non su ciò che il destinatario della prestazione dà in cambio della prestazione, in quanto, a determinate condizioni, il prestatore non riceve l’intero importo pagato dal destinatario della prestazione, per esempio a causa delle spese e perdite nel cambio.
Nella definizione di controprestazione, Vending Associazione Svizzera (174) desidera specificare che gli obblighi che incombono al destinatario della prestazione, che sono stati convenuti in contratti accessori senza essere finanziati, non costituiscono parte della controprestazione.
Lettera h
Quasi tutti i partecipanti alla consultazione approvano che le somme che non fanno parte della controprestazione, fuori dal campo d’applicazione del sistema IVA e prive di conseguenze sulla riduzione della deduzione dell’imposta precedente, siano definite nella legge.