Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
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riferimento a questo principio e sia considerato di valore equivalente almeno alla redditività della riscossione.
Art. 2 Rapporto con il diritto cantonale
L’Associazione Svizzera delle società di Leasing (141) chiede che le imposte cantonali sul bollo, come le tasse di bollo nel Cantone Ticino, riscosse in realtà sulla cifra d’affari, siano escluse, se anche l’IVA è riscossa su questi montanti. Occorre tenere in considerazione il risultato economico e non l’oggetto dell’imposta. Le eccezioni a questa regola possono essere citate al capoverso 2.
Art. 3 Definizioni
La definizione delle nozioni importanti è approvata da quasi tutti i partecipanti alla consultazione, poiché dovrebbe permettere di rinforzare la sicurezza giuridica e di migliorare l’imparzialità di trattamento dei contribuenti. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102) così come i Cantoni di AR (1), AG (3), FR (5), GL (8), LU (10), SH (15), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20), VS (21) e BL (25) fanno tuttavia anche osservare che in questo modo la lettura della legge non viene necessariamente semplificata.
Per contro, Tax Partner AG (535) considera l’introduzione delle definizioni nella legge un’ardua impresa e giudica che i rischi di una definizione inesatta o incompleta sono superiori alla sua utilità.
Alcuni partecipanti alla consultazione giudicano utile l’apporto di ulteriori definizioni. Il Cantone dei GR (9) auspica la definizione di "prestazioni del medesimo genere", qualora l’articolo 11 fosse ripreso senza modifiche. Il PS (56) e la SIC Svizzera (61) auspicano anche la definizione del consumo proprio poiché costituisce un oggetto d’imposta e non può essere classificato come una forma di revoca della deduzione dell’imposta precedente. Il consumo proprio dev’essere equiparato alle normali forniture e prestazioni di servizi. Inoltre, dovrebbero essere approfondite altre definizioni tipo "Collettività pubbliche" o "Valore di mercato". L’Unione dei trasporti pubblici (183) chiede la definizione del termine "formazione", così che potrebbero essere risparmiate le enumerazioni all’articolo 18 capoverso 5 lettere a e b. La Federazione dell’Industria Orologiera Svizzera (232) chiede che la definizione del diritto alla deduzione dell’imposta precedente sia conforme alla definizione dei costi e delle spese sostenuti a scopi aziendali secondo la LIFD. Stadt Zürich (291) propone inoltre di esaminare nella legge la definizione dei termini "sussidio/contributo", "risarcimento danni propriamente detto e improprio" e "servizi autonomi".
In merito alle definizioni utilizzate, l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155) propone di sentire direttamente i pareri dei settori economici chiamati in causa.
Lettera c
La Camera Fiduciaria (172) auspica che il termine "Umsatz" (traducibile in italiano con cifra d’affari), sia utilizzato solo quando è intesa espressamente la cifra d’affari in senso economico-aziendale. Nell’ambito dell’IVA, l’oggetto dell’imposta è costituito dalla prestazione fornita in cambio di una controprestazione (scambio di prestazioni) e non dalla cifra d’affari. L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155) rimprovera per contro che la Svizzera, riferendosi alle prestazioni tende a distanziar-