Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 66Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 56 Periodo fiscale e di rendiconto
L’Unione professionale svizzera dell’automobile (73) e l’Unione Svizzera del Metallo (520) considerano troppo dispendioso il rendiconto trimestrale definitivo. Essi propongono pertanto di effettuare tre rendiconti annuali provvisori (come versamenti di acconti) e di effettuare il rendiconto definitivo soltanto a fine anno.
La Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232) caldeggia il mantenimento del metodo di rendiconto mensile in caso di eccedenze regolari di imposte precedenti.
L’Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) sostiene il passaggio dall’anno civile all’esercizio commerciale come periodo fiscale. Essa osserva tuttavia che una notifica dovrebbe bastare al posto di una richiesta e che la determinazione del periodo fiscale non è un problema di diritto procedurale.
Art. 57 Procedura di notifica
Il PLR (47), Economiesuisse (68), l’Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155), la Camera fiduciaria (172), Swiss Holdings (176), l’Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) e l’Associazione delle società anonime private (576) osservano che la versione attuale non è applicabile a tutte le forme di ristrutturazione (p. es. trasferimenti patrimoniali ai sensi della legge sulle fusioni tra società sorelle del gruppo). Essi raccomandano pertanto di riprendere la formulazione dal progetto del concetto D-LIVA.COM, rispettivamente di completare la disposizione in maniera corrispondente. Il PLR (47), l’Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141), l’Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) aggiungono che questa disposizione deve almeno essere strutturata come disposizione potestativa.
L’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (150) esige una formulazione più aperta della procedura di notifica, affinché questa procedura possa essere applicata anche in caso di trasferimento di singoli immobili. La Swiss Olympic Association (167) censura che l’applicabilità della procedura di notifica sia limitata dall’enumerazione esaustiva e, in particolare, che il concetto di ristrutturazione sia assente dalla disposizione. Essa chiede che la procedura di notifica sia possibile anche in caso di trasferimenti patrimoniali nell’ambito di una riorganizzazione senza emissione di diritti di partecipazione e postula un adeguamento corrispondente della disposizione.
L’Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) auspica la proroga a 60 giorni del termine di notifica perché 30 giorni sono di massima troppo esigui in considerazione delle frequenti particolarità di queste operazioni (in particolare anche nel caso degli immobili).
L’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (150) solleva la questione della rinuncia al capoverso 2 dal momento che dovrebbe trattarsi di un fatto ovvio. Anche l’Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) sostiene lo stralcio di questo capoverso. A parere suo l’AFC deve applicare gli strumenti di garanzia di cui dispone in genere. Al contribuente riprendente non devono segnatamente insorgere svantaggi consecutivi all’applicazione della procedura di notifica. Si respinge categoricamente una responsabilità solidale latente per il tramite del rifiuto retroattivo di dedurre l’imposta precedente.