Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

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Bahnhofswirte (554) chiedono che il diritto a informazioni giuridicamente vincolanti sia esteso ai mandatari dei contribuenti incaricati del rendiconto d’IVA. Inoltre il diritto di informazione non deve spettare unicamente alle persone che sono già contribuenti, proprio perché esso può essere di rilievo per fondare l’assoggettamento. Il Centre Patronal (77) auspica estendere il diritto di informazione anche alle associazioni settoriali.

Il Cantone di ZH (24) propone, in questo contesto, di sancire già a livello di legge che per le informazioni giuridicamente vincolanti si deve avere un adeguato emolumento, e aggiunge che occorre rinunciare alla regolamentazione delle modalità di fornitura delle informazioni e alla menzione dell’effetto giuridico delle informazioni, perché tali effetti dipendono da numerosi fattori. In merito a questi problemi esiste una prassi ampiamente differenziata delle amministrazioni e dei tribunali. Pertanto anche in futuro spetterà alla prassi determinare – sulla scorta della costellazione concreta – la portata di un’informazione già fornita.

Il PLR (47), l’Interessengemeinschaft Detailhandel (94), Viscom (154), l’Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) esigono l’introduzione nella legge di un termine di 60 giorni entro i quali deve essere fornita l’informazione. Il PLR (47), l’Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) sono del parere che in caso di fornitura non tempestiva dell’informazione l’AFC debba essere vincolata alla richiesta formulata dal contribuente, a condizione che essa non sia manifestamente errata. Anche l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155) esige l’introduzione nella legge di un termine, espresso in numero di giorni, entro il quale il contribuente riceve normalmente l’informazione. Soltanto un termine nominale fisso costituisce un obiettivo misurabile di servizio per l’AFC.

Sezione 2: Diritti e obblighi di terzi

Art. 68 Responsabilità solidale

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione sostengono la limitazione della responsabilità solidale in caso di uscita dall’imposizione di gruppo. Il PLR (47), il PS (56), l’Unione professionale svizzera dell’automobile (73), la Fédération des Entreprises Romandes (86), Viscom (154), la Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) e l’Unione Svizzera del Metallo (520) motivano il loro accordo sostenendo che in questo modo si evitano le insicurezze giuridiche in caso di ristrutturazioni e di alienazioni. L’Unione professionale svizzera dell’automobile (73) e l’Unione Svizzera del Metallo (520) esigono inoltre che, in caso di insolvibilità di un membro del gruppo, sia esclusa la responsabilità solidale degli altri membri per la quota corrispondente al debito fiscale di detto membro.

L’Unione professionale svizzera dell’automobile (73) e l’Unione Svizzera del Metallo (520) esigono lo stralcio – per la durata di esistenza del gruppo – della responsabilità solidale dei membri del gruppo, dei rappresentanti fiscali e dei consiglieri d’amministrazione, se non può essere loro rimproverato un comportamento colpevole. L’Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) esige che la limitazione della responsabilità si applichi anche agli importi d’imposta prodotti dal singolo soggetto fiscale e non soltanto alla fine dell’appartenenza ad un gruppo d’imposizione.