Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

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La Camera fiduciaria (172) chiede inoltre che le eccedenze di imposta precedente siano trasferibili e costituibili in pegno. Non esistono motivi per negare la cessione di simili crediti.

Art. 64 Condono dell’imposta

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione caldeggiano l’ampliamento delle possibilità di condono. L’Unione professionale svizzera dell’automobile (73) auspica inoltre che il condono sia possibile anche nel contesto della procedura di concordato extragiudiziale, anche se le esigenze del capoverso 1 non sono adempite. La Camera fiduciaria (172) desidera un condono più ampio. La concessione del condono deve essere possibile a prescindere dalla colpevolezza. Questa può, infatti, determinare sanzioni di diritto penale. Il diniego del condono non è una misura conforme in questo contesto. Essa considera basilare, per la conservazione delle imprese e dei loro posti di lavoro, una disposizione generosa in materia di condono.

Il Cantone di ZH (24) e la Camera fiduciaria (172) esigono che la decisione di rifiuto del condono dell’AFC possa essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale e rinviano pertanto alla garanzia della via giudiziaria dell’articolo 29a capoverso 2 della Costituzione federale. L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155) considera una necessità imperativa l’esistenza di rimedi giuridici adeguati in ambito di richieste di condono.

Il PS (56) e l’Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) esigono lo stralcio della possibilità di condono all’infuori di una procedura di concordato giudiziale perché è contraria al sistema, suscita un ampio potenziale di abusi, incita all’arbitraggio fiscale ed è vincolata a onerose procedure burocratiche.

Art. 65 Obbligo di fornire informazioni

La Camera fiduciaria (172) intende impedire che il contribuente sia tenuto a fornire informazioni con le quali si incrimina esso stesso in un’eventuale procedura penale ed esige pertanto l’introduzione di una corrispondente limitazione dell’utilizzazione delle prove.

Art. 66 Diritto di informazione

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione considerano giusta la regolamentazione legale del diritto del contribuente a informazioni giuridicamente vincolanti da parte dell’AFC. Il PDC (43), il PLR (47), l’Unione svizzera dei contadini (64), l’Unione professionale svizzera dell’automobile (73), la Società dei Veterinari Svizzeri (89), l’Unione Svizzera dei Fiduciari (148), Viscom (154), Ospedali della Svizzera (206), l’Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) e l’Unione Svizzera del Metallo (520) esigono che, al momento dell’attuazione, si provveda affinché in particolare le piccole e medie imprese possano fare effettivamente uso di questa disposizione, anche senza l’ausilio di specialisti.

Il Cantone di ZH (24), il PLS (52), l’Unione svizzera delle arti e mestieri (65), il Centre Patronal (77), la Federazione svizzera del turismo (118), Gastrosuisse (181), l’Unione Professionale Svizzera della Carne (230) e la Vereinigung Schweizerischer