Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 64Fedlex · Rapporto sui risultati
e federazioni sportive, Pro Fonds (209), l’Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), Stadt Zürich (291), l’Arbeitsgemeinschaft Waldwirtschaftsverbände Gebirgswald (504) e la Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588) sostengono un’equiparazione possibilmente ampia dei metodi dell’aliquota saldo e delle aliquote forfetarie. Essi propongono pertanto di applicare un solo concetto e di ridurre, in maniera analoga alla norma del capoverso 6, l’attuale termine di conservazione di quindici anni del rendiconto con le aliquote forfetarie. Essi ritengono in maggioranza che di rendiconto con le aliquote forfetarie è stata ripresa al capoverso 5 in una forma inutilmente restrittiva. Anche la Camera fiduciaria (172) condivide questo parere.
La Swiss Olympic Association (167) e numerose altre associazioni e federazioni sportive come pure la Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588) esigono che la riduzione del termine da cinque anni a un anno in caso di passaggio dal rendiconto con il metodo delle aliquote del saldo al rendiconto con il metodo effettivo sia prevista anche nel caso delle aliquote forfetarie.
Capoverso 6
Il PLR (47), l’Associazione svizzera dei droghieri (136), Viscom (154), l’Unione Svizzera dei Fiduciari (148), la Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152), l’Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), la-Gewerbeverband des Kantons Luzern (275) e l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) raccomandano espressamente la riduzione a 3 anni della durata minima di applicazione del metodo effettivo. Il PLS (52), il Centre Patronal (77), la Fédération des Entreprises Romandes (86) e la Società Svizzera dei Farmacisti (133) considerano sempre troppo lungo questo termine. Essi auspicherebbero ridurlo a 1 o 2 anni.
La CDCF (102), i Cantoni di AR (1), AG (3), FR (5), GE (6), GL (8), GR (9), LU (10), SH (15), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20), VS (21), BL (25) e BS (26), il PA (56), SIC Svizzera (61), l’Unione sindacale svizzera (66) e Angestellte Schweiz (452) intravedono un elevato potenziale di abusi nella riduzione del termine a 3 anni in caso di passaggio dal rendiconto con il metodo effettivo al rendiconto con il metodo dell’aliquota saldo, soprattutto in combinazione con i limiti nettamente superiori di cifra d’affari e di imposta. Le nuove disposizioni consentono alle imprese – che devono comunque tenere una contabilità dettagliata – di operare la scelta del metodo di rendiconto in maniera mirata per ottimizzare l’imposta. Essi temono che, per controbatterle, l’AFC adotti delle norme complesse per il cambiamento di metodo del rendiconto, e ciò sarebbe in contraddizione con l’obiettivo della riforma. Anche la Camera fiduciaria (172) riconosce questo pericolo.
Praticamente tutti i partecipanti alla consultazione caldeggiano la riduzione da 5 a 1 anno del termine di passaggio dal metodo dell’aliquota saldo al metodo effettivo. La riduzione è invece espressamente respinta dall’amministrazione fiscale del Liechtenstein (203). Le FFS (37) osservano che il termine di 1 anno per il passaggio dal metodo dell’aliquota saldo al metodo effettivo provocherà situazioni di distorsione della concorrenza.
Il PS (56), la SIC Svizzera (61) e l’Unione sindacale svizzera (66) auspicano il mantenimento dei termini attuali, rispettivamente un esame del loro mantenimento.
Il Cantone di BE (4) esige il divieto legale per la possibilità di passaggio sistematico tra il metodo dell’aliquota saldo e il metodo del rendiconto effettivo.