Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

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ga ripreso nella nuova legge. La medesima esigenza è posta dalla Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588), mediante l’introduzione di un nuovo capoverso

5. Così facendo si sarebbe però in contraddizione con l’articolo 24 capoverso 2, ragione per la quale essa ritiene che questo capoverso debba senz’altro essere stralciato.

L’Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) osserva che in caso di pagamenti ricorrenti la situazione deve essere disciplinata in maniera speciale a causa del rapporto duraturo di debito, senza fatturazione separata (così ad es. in caso di ammortamento del leasing), senza fatturazione separata. In merito ci si deve fondare sul contratto scritto o su un’attestazione scritta. Ai fini della deduzione dell’imposta precedente si dovrebbe unicamente esigere l’allibramento dei singoli versamenti (rispettivamente una prova del pagamento).

La Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) propone che la rettifica di una fattura sia effettuata operando un accredito e allestendo successivamente una nuova fattura. Nell’ipotesi contraria sussiste il pericolo di malintesi perché l’emittente potrebbe registrare entrambe le fatture e tale doppia registrazione potrebbe essere individuata soltanto nell’ambito di una verifica dettagliata della contabilità.

Le compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) propongono che venga ripresa la disposizione in materia di formalismo ai sensi del D-LIVA.COM.

Art. 60 Indicazione dell’imposta

La Camera fiduciaria (172) esige lo stralcio del capoverso 1 perché va troppo lontano. D’altra parte deve essere determinante l’importo di imposta indicato e non l’aliquota.

Art. 61 Pagamento dell’imposta

La Camera fiduciaria (172) propone la ripresa degli articoli 71 e 72 D-LIVA.COM, perché sono più chiari e vanno più lontano. La legge deve in più sancire, che lievi spostamenti tra i singoli rendiconti trimestrali non determinano l’obbligo di versare un interesse.

Art. 62 Agevolazioni di pagamento

Praticamente tutti i partecipanti alla consultazione sostengono l’istituzione di una base legale per la concessione di agevolazioni di pagamento. L’amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) respinge invece espressamente questa nuova disposizione.

Art. 63 Restituzione dell’imposta

Le compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505), come pure la Camera fiduciaria (172) esigono una disposizione separata sotto la rubrica interesse rimuneratorio.