Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 81Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 89 Autodenunzia
La maggioranza dei partecipanti alla consultazione sostiene l’introduzione dell’autodenunzia non punibile di una sottrazione fiscale da parte del contribuente, a condizione che la sottrazione fiscale non sia già nota alle autorità fiscali. Il Cargo Forum (192) esige inoltre che la disposizione relativa all’autodenunzia non si applichi soltanto all’imposta in Svizzera, ma anche all’imposta sulle importazioni. Il Cantone di ZH (24) ritiene invece inadeguato prescindere generalmente dalla pena ed esige un’equiparazione al pentimento attivo del diritto penale comune, nel cui caso la pena sarebbe unicamente attenuata o vi si potrebbe prescindere, senza dovervi rinunciare imperativamente. La Camera fiduciaria (172) ritiene che la presente formulazione pregiudica il concetto di finalizzazione del rendiconto (articolo 53) e preferisce pertanto la propria proposta di formulazione.
Titolo ottavo: Disposizioni finali
Il PLR (47), Viscom (154), la Camera fiduciaria (172) e alcuni altri partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell’economia vorrebbero istituire un mediatore incaricato di sorvegliare la legittimità, la correttezza e l’opportunità dell’AFC, della procedura giudiziaria e di provvedere primariamente ad un’intesa amichevole. Devono inoltre essere valutate regolarmente le misure in materia d’IVA nell’intento di contribuire alla canalizzazione di tutti i processi politici e di tutte le modifiche del diritto fiscale nel quadro di una visione d’insieme e non sulla scorta di attività legislative a breve termine. Si offre così, anche la possibilità di garantire la neutralità di gettito della nuova legislazione in materia d’IVA. Entrambe le proposte sono contenute negli articoli 95 e 97 D-LIVA.COM.
L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155) critica l’assenza di un rinvio espresso in virtù del quale le istruzioni interne (promemoria, opuscoli, comunicazioni relative alla prassi ecc.) non esplicano alcun effetto vincolante per i contribuenti.
Capitolo 1: Disposizioni d’esecuzione
La Camera fiduciaria (172) propone di verificare in genere la delega di legiferazione al Consiglio federale e soprattutto di rinunciare alla competenza d’istituire nuovi assoggettamenti fiscali soggettivi o oggettivi.
Art. 90 Disposizioni d’esecuzione
Capoverso 2 lettera b
Il Cantone di BL (25), la Camera fiduciaria (172) e singoli partecipanti alla consultazione esigono che le esigenze formali della procedura di rimborso non siano superiori a quelle applicate ai contribuenti in Svizzera, perché altrimenti le imprese estere si sforzerebbero di divenire contribuenti ordinari, con la conseguenza ancora una volta di un onere maggiore per l’AFC. Le compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) auspicano inoltre che la legge stabilisca, in maniera analoga alla regolamentazione italiana del 1981, il pagamento di un interesse rimuneratorio a contare dal 181° giorno della presentazione della domanda di rimborso.