Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
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Art. 82 Altri provvedimenti di garanzia
Una maggioranza dei partecipanti alla consultazione sostiene la possibilità offerta all’AFC di computare, a titolo di garanzia, le eccedenze d’imposta precedente ai sensi della lettera b nei crediti futuri d’imposta, oppure ai sensi della lettera c nelle prestazioni di garanzia richieste. Vi si oppongono l’Unione professionale svizzera dell’automobile (73), l’Unione Svizzera dei Fiduciari (148) e l’Unione Svizzera del Metallo (520), che auspicano invece che l’importo accreditato sia rimunerato dall’AFC a contare dal 61° giorno dopo la ricezione del rendiconto. Il Cantone di VD (22) critica che la legge non menziona alcuna limitazione del numero di periodi per la regolamentazione del computo con i debiti fiscali attesi.
L’Unione professionale svizzera dell’automobile (73), l’Unione Svizzera dei Fiduciari (148) e alcuni altri partecipanti alla consultazione esigono che, conformemente al capoverso 3, l’AFC sia d’ora in poi autorizzata a richiedere il pagamento di acconti al posto dell’imposizione dell’obbligo del conteggio mensile o quindicinale.
Le compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) chiedono che la rappresentanza fiscale, in caso di assenza di domicilio o di sede commerciale all’estero, sia disciplinata in una disposizione separata e inserita al posto giusto. Infatti non si tratta di una misura di garanzia. Il capoverso va completato con un terzo periodo: «Il rappresentante designato non risponde personalmente dei crediti di imposta, di interessi e di costi nei confronti dell’impresa estera rappresentata; è fatta salva la responsabilità solidale in caso di partecipazione come complice a un reato».
Titolo settimo: Disposizioni penali
Una maggioranza dei partecipanti alla consultazione sostengono la rielaborazione delle disposizioni penali. Il PLR (47), Viscom (154) e altri partecipanti provenienti dalle cerchie dell’economia motivano questo atteggiamento con il consolidamento del diritto penale in ambito di reati gravi. I Cantoni di FR (5) e del VS (21) vorrebbero invece mantenere la regolamentazione della LIVA e respingono ogni inasprimento; le collettività non devono in particolar modo essere punite con ulteriori sanzioni. La rielaborazione delle disposizioni penali è parimenti respinta da Skyguide (40), da Economiesuisse (68), dall’Unione Svizzera dei Fiduciari (148), dall’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155), da Terre des hommes Svizzera (169), da Swiss Holdings (176) e da altri singoli partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell’economia. L’UDC (55) e la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (104) esigono che si rinunci ad inasprimenti inutili e burocratici delle disposizioni penali in materia d’IVA.
Il Cantone di ZG (23), il PLR (47), Economiesuisse (68), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), l’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (150), l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155), la Camera fiduciaria (172) e altri partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell’economia sono del parere che le disposizioni penali debbano essere poste in sintonia con il diritto procedurale, par raggiungere la decriminalizzazione auspicata, ragione per la quale il complesso delle disposizioni deve essere riformulato. Per motivi di Stato di diritto deve altresì essere istituita la conformità con la CEDU, affinché siano concesse ai contribuenti le necessarie garanzie di procedura (p. es. nessun obbligo di contribuire alla propria incriminazione nelle procedure penali fiscali in virtù degli obblighi di