Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

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Art. 98 Applicabilità delle nuove disposizioni

Il PLR (47), Viscom (154) e la Camera fiduciaria (172) esigono lo stralcio di questo articolo, affinché si applichino le norme generali del diritto amministrativo intertemporale.

L’Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), la Camera fiduciaria (172) e alcuni altri partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell’economia auspicano l’applicazione delle disposizioni rivedute anche a tutte le procedure ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore.

3.2.2 Modulo "Aliquota unica"

Art. 9 Assoggettamento

La Swiss Olympic Association (167), la Federazione sportiva svizzera di tiro (117), l’Associazione Svizzera di Football (138), la Federazione svizzera delle associazioni giovanili (541) e numerose altre associazioni e federazioni sportive esigono l’aumento a 500 000 franchi del limite di cifra d’affari per le associazioni sportive senza scopo di lucro e gestite a titolo onerario, nonché per le istituzioni di pubblica utilità. È così possibile impedire che circa 3500 associazioni e federazioni sportive di piccole dimensioni e senza capacità finanziaria divengano d’ora in poi contribuenti. Nell’ipotesi contraria la Swiss Olympic Association (167) e l’Associazione Svizzera di Football (138) temono l’insorgere di un notevole onere amministrativo per i contribuenti e per l’AFC. Esse osservano infine, che la capacità di milizia dei vertici delle associazioni e federazioni peggiorerebbe o sarebbe addirittura pregiudicata se dai nuovi contribuenti si pretendessero conoscenze dettagliate dell’IVA o l’acquisizione di tali conoscenze. Per questi motivi esse esigono un aumento a 500 000 franchi del limite di cifra d’affari anche nel caso dell’attuazione della variante «settore della sanità».

L’Associazione Svizzera di Football (138) esige unicamente il mantenimento del limite di 150 000 franchi per le associazioni sportive senza scopo di lucro.

L’Azione di Quaresima (84) ritiene che, in caso di sfoltimento del catalogo delle eccezioni dell’articolo 18, il limite di cifra d’affari per le istituzioni di pubblica utilità e per le associazioni sportive senza scopo di lucro e gestite a titolo onorario debba essere aumentato a oltre 150 000 franchi.

La direzione federale Blauring und Jungwacht (495) si esprime a favore di un aumento a 500 000 franchi del limite di cifra d’affari per le istituzioni di pubblica utilità e per le associazioni sportive senza scopo di lucro e gestite a titolo onorario in caso di attuazione del modulo "aliquota unica".

Le Istituzioni svizzere private di cura per anziani (424) considerano troppo bassi il limite annuale di 100 000 franchi di cifra d’affari di prestazioni imponibili. Esse esigono pertanto che il limite che fonda l’assoggettamento fiscale sia in genere aumentato a 150 000 franchi di cifra d’affari di prestazioni imponibili, come attualmente nel caso delle istituzioni di pubblica utilità.

In caso di attuazione del modulo "aliquota unica", il PEV (46) propone un limite di 150 000 franchi per ridurre il numero di contribuenti.